Art. 40. 
 
(Delega  al  Governo  per  il  completamento  della  revisione  della
                 struttura del bilancio dello Stato) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare,  entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno  o
piu' decreti legislativi per il  completamento  della  riforma  della
struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare  riguardo  alla
riorganizzazione dei programmi di  spesa  e  delle  missioni  e  alla
programmazione delle risorse, assicurandone  una  maggiore  certezza,
trasparenza e flessibilita'. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali
e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la  spesa  pubblica,  delineando
un'opportuna correlazione tra  missioni  e  Ministeri  ed  enucleando
eventuali missioni trasversali; 
    b) revisione del numero e  della  struttura  dei  programmi,  che
devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire  in
termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare: 
    1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse
e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e
alle funzioni  istituzionali  proprie  di  ciascuna  amministrazione,
evitando  ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
Ministeri; 
    2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro
di responsabilita' amministrativa; 
    3) il  raccordo  dei  programmi  alla  classificazione  COFOG  di
secondo livello; 
    c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun  programma  e
della  relativa  legislazione  in  coerenza  con  gli  obiettivi   da
perseguire; 
    d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari del bilancio
per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto
e  ripartizione  delle  unita'  promiscue  in  articoli  in  modo  da
assicurare che la fonte di gettito  sia  chiaramente  e  univocamente
individuabile; 
    e)  adozione,  per  la  spesa,  anche  a  fini  gestionali  e  di
rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unita'
elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei  conti
integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG  e
alla classificazione economica di terzo livello; 
    f) previsione che le nuove autorizzazioni  legislative  di  spesa
debbano  essere  formulate  in  termini  di'  finanziamento  di   uno
specifico programma di spesa; 
    g) introduzione della programmazione triennale  delle  risorse  e
degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di
metodologie  comuni  di  definizione  di  indicatori   di   risultato
semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio; 
    h) introduzione di criteri  e  modalita'  per  la  fissazione  di
limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti
limiti,  individuati  in  via  di  massima  nella  Decisione  di  cui
all'articolo 10 e adottati  con  la  successiva  legge  di  bilancio,
devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse; 
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di 
accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli
altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire
nel triennio e i relativi tempi; 
    1)  riordino  delle  norme  che  autorizzano   provvedimenti   di
variazione al bilancio in corso d'anno; 
    m) accorpamento dei fondi di  riserva  e  speciali  iscritti  nel
bilancio dello Stato; 
    n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di  contabilita'
finanziaria di  un  sistema  di  contabilita'  economico-patrimoniale
funzionale   alla   verifica   dei   risultati    conseguiti    dalle
amministrazioni; 
    o) revisione del conto  riassuntivo  del  tesoro  allo  scopo  di
garantire maggiore chiarezza e significativita' delle informazioni in
esso contenute  attraverso  l'integrazione  dei  dati  contabili  del
bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria; 
    p) progressiva eliminazione, entro  il  termine  di  ventiquattro
mesi, delle gestioni contabili  operanti  a  valere  su  contabilita'
speciali o conti correnti di  tesoreria,  i  cui  fondi  siano  stati
comunque costituiti mediante il versamento di  somme  originariamente
iscritte in stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato,  ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, nonche' delle gestioni fuori bilancio  istituite  ai  sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori  bilancio
autorizzate per legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni,
enti, organismi pubblici e privati, nonche' dei  casi  di  urgenza  e
necessita'. A tal fine, andra'  disposto  il  contestuale  versamento
delle dette disponibilita' in conto entrata al bilancio, per la nuova
assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti  imputazioni
di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non
fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente
istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che  resteranno
attive,  dell'obbligo  di  rendicontazione  annuale   delle   risorse
acquisite e delle  spese  effettuate  secondo  schemi  classificatori
armonizzati  con  quelli  del  bilancio  dello  Stato  e   a   questi
aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
    q) previsione della possibilita'  di  identificare  i  contributi
speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi
di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati
ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
  3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per  materia,  limitatamente  agli  stati  di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
possono essere comunque adottati. Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi  alle  Camere
con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla
data della nuova trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
adottati in via definitiva dal Governo. 
  4. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 1, possono essere  adottate  disposizioni
correttive  e  integrative  dei  medesimi  decreti  legislativi,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le  stesse  modalita'
previsti dal presente articolo. 
 
              Note all'art. 40: 
              La legge 25 novembre 1971, n.  1041  recante  «Gestioni
          fuori  bilancio  nell'ambito  delle  amministrazioni  dello
          Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  15  dicembre
          1971, n. 316. 
              - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione: 
              «Art.  119.  I   comuni,   le   province,   le   citta'
          metropolitane e le regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I comuni, le province, le  citta'  metropolitane  e  le
          regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
          metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  comuni,  province,  citta'   metropolitane   e
          regioni. 
              I comuni, le province, le  citta'  metropolitane  e  le
          regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti».