Art. 41. 
 
      (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato) 
 
    1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo  all'istituzione
della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica,  anche  sulla  base  delle   attivita'   di   cui
all'articolo   39,   elabora   un   Rapporto   sulla   spesa    delle
amministrazioni dello Stato. 
    2. Il Rapporto di cui al  comma  1  illustra  la  composizione  e
l'evoluzione della  spesa,  i  risultati  conseguiti  con  le  misure
adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento
del livello di efficienza delle stesse amministrazioni. 
    3. Il Rapporto,  in  particolare,  per  i  principali  settori  e
programmi di spesa: 
    a)  esamina  l'evoluzione   e   la   composizione   della   spesa
identificando le eventuali aree di  inefficienza  e  di  inefficacia,
anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti; 
    b) propone gli indicatori di risultato da adottare; 
    c)  fornisce  la  base  analitica  per  la   definizione   e   il
monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili  ex
post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi
di ciascuna amministrazione e  accrescere  la  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
    d) suggerisce  possibili  riallocazioni  della  spesa,  liberando
risorse da destinare ai diversi settori  di  spesa  e  ad  iniziative
considerate prioritarie; 
    e) fornisce la base  analitica  per  la  programmazione  su  base
triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili,
anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati. 
    4.  Il  Rapporto  di  analisi  e  valutazione  della   spesa   e'
predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di  ciascun  triennio
ed e' inviato al Parlamento. 
    5. All'articolo 3, comma 67, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
              Note all'art. 41: 
              - Si riporta il testo del comma 67, dell'art.  3  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «67. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          atto di indirizzo adottato,  sentito  il  Ministro  per  le
          riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
          entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il
          programma  di  analisi  e  valutazione  della  spesa  delle
          amministrazioni centrali di  cui  all'art.  1,  comma  480,
          primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  con
          riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola
          il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68».