ART. 67.
       (Disposizioni particolari in materia di investimenti).
   1.  Per  un  programma  di investimenti in sicurezza da realizzare
nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del  Consiglio,  del  20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel
periodo  2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000
miliardi  a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183,  come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE
provvede,  in  sede  di  ripartizione  delle  risorse disponibili sul
bilancio  pluriennale  relativo  a ciascuno degli esercizi finanziari
del  predetto  periodo,  a  stabilire  le  quote annuali a favore del
programma   di   cui  al  presente  comma,  assicurando  i  necessari
finanziamenti  ai  "patti  per  la  sicurezza"  che  accompagnano gli
strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.
 
                    Nota all'art. 67:
                    -  Si  riporta  il  testo  dell'obiettivo  1  del
          Regolamento  (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio
          1993  (modifiche  al  regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo
          alle  missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro
          efficacia  e  al  coordinamento  dei  loro  interventi e di
          quelli  della  Banca  europea  per gli investimenti e degli
          altri strumenti finanziari esistenti):
                    "Obiettivo n. 1.
                    1. Le  regioni  interessate  dalla  realizzazione
          dell'obiettivo  n.  1  sono regioni del livello NUTS II, il
          cui  PIL  pro  capite risulta, in base ai dati degli ultimi
          tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
                    Rientrano  tra queste regioni anche l'Irlanda del
          Nord,  i  cinque  nuovi  Lõnder  tedeschi,  Berlino  Est, i
          dipartimenti  francesi  d'Oltremare,  le  Azzorre, le Isole
          Canarie  e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
          avvicina  a  quello delle regioni indicate al primo comma e
          che  vanno  inserite,  per  motivi particolari, nell'elenco
          relativo all'obiettivo n. 1.
                    Gli  Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo
          dell'obiettivo  n.  1  per il periodo che va dal 10 gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
                    Eccezionalmente,   visto  il  fenomeno  unico  di
          contiguita'  e in funzione del loro PIL regionale a livello
          NUTS   III,   gli   "arrondissements   Avesnes,   Douai   e
          Valenciennes  e  le  zone  di  Argyll  e  Bute, d'Arran, di
          Cumbraes  e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle
          regioni dell'obiettivo n. 1.
                    2. L'elenco   delle   regioni  interessate  dalla
          realizzazione    dell'obiettivo    n.    1   e'   contenuto
          nell'allegato I.
                    3.  L'elenco delle regioni e' valido per sei anni
          a  decorrere  dal  1o gennaio 1994. Prima della scadenza di
          tale  periodo  la  commissione  riesamina l'elenco in tempo
          utile  affinche'  il  consiglio,  deliberando a maggioranza
          qualificata   su   proposta   della  commissione  e  previa
          consultazione  del  Parlamento  europeo,  adotti  un  nuovo
          elenco  valido  per  il periodo successivo alla scadenza di
          cui sopra.
                    4. Gli  Stati  membri interessati presentano alla
          commissione  i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
          contengono in particolare:
                      la  descrizione  della  situazione  attuale per
          quanto  concerne  le disparita' e i ritardi di sviluppo, le
          risorse  finanziarie  mobilizzate  e i principali risultati
          delle  azioni  varate  nel  corso del precedente periodo di
          programmazione,   nel   contesto  degli  aiuti  strutturali
          comunitari   ricevuti   e   tenuto   conto   dei  risultati
          disponibili delle valutazioni;
                      la  descrizione  di  un'adeguata  strategia per
          conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee
          principali   scelte  per  lo  sviluppo  regionale  e  degli
          obiettivi  specifici,  quantificati  se  la  loro natura lo
          consente;  una  stima  preliminare  dell'impatto  previsto,
          anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al
          fine di assicurare che apportino i vantaggi socio-economici
          a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
                      una  valutazione  della  situazione  ambientale
          della  regione  in  questione e la valutazione dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle  azioni  sopracitate
          secondo   i   principi   di  uno  sviluppo  sostenibile  in
          conformita'   delle   vigenti   disposizioni   del  diritto
          comunitario;  le  disposizioni  adottate  per  associare le
          autorita'  competenti in materia ambientale designate dallo
          Stato  membro  alla preparazione e alla realizzazione delle
          azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto
          delle norme comunitarie in materia ambientale;
                      una  tabella finanziaria indicativa globale che
          riepiloghi  le  risorse finanziarie nazionali e comunitarie
          previste  corrispondenti  a  ciascuno degli assi principali
          scelti  per  lo  sviluppo  regionale nell'ambito del piano,
          nonche'  indicazioni  sull'utilizzazione dei contributi dei
          Fondi,   della  BEI  e  degli  altri  strumenti  finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
                    Gli  Stati membri possono presentare un programma
          globale  di  sviluppo  regionale  per tutte le loro regioni
          incluse  nell'elenco  di  cui al paragrafo 2 purche' questo
          piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
                    Gli  Stati  membri  presentano  per le regioni in
          questione  anche  i  piani  di  cui all'articolo 10; i dati
          relativi  ai  piani possono anche essere indicati nei piani
          di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni.
                    5.   La  Commissione  valuta  i  piani  proposti,
          nonche'  gli  altri  elementi  di  cui  al  paragrafo  4 in
          funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
          regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
          agli  articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i
          piani  di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership
          prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, e di concerto con lo
          Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
          per  gli  interventi  strutturali  comunitari,  secondo  le
          procedure previste all'articolo 17.
                    Il   quadro  comunitario  di  sostegno  comprende
          segnatamente:
                      gli  obiettivi  di  sviluppo, con la rispettiva
          quantificazione  se la loro natura lo consente, i progressi
          da  realizzare  rispetto alla situazione attuale durante il
          periodo  di  cui  trattasi, le linee prioritarie scelte per
          l'intervento  comunitario,  le modalita' per la valutazione
          ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
          prospettate;
                      le forme d'intervento;
                      il   piano   indicativo  di  finanziamento  con
          l'indicazione  dell'importo  degli  interventi e della loro
          provenienza;
                      la durata di tali interventi.
                    Il  quadro  comunitario di sostegno garantisce il
          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali
          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
          di   cui   all'articolo   1   all'interno  di  una  regione
          determinata.
                    Il   quadro   comunitario   di   sostegno   puo',
          all'occorrenza,  essere  modificato e adattato, nell'ambito
          della  partnership  di  cui all'articolo 4, paragrafo 1, su
          iniziativa  dello  Stato  membro  o  della  Commissione  di
          concerto   con  lo  Stato  membro,  in  funzione  di  nuove
          informazioni  pertinenti e dei risultati registrati durante
          l'attuazione   delle   azioni   in  questione,  compresi  i
          risultati del controllo e della valutazione ex post.
                    A  richiesta debitamente giustificata dello Stato
          membro   interessato,   la   Commissione  adotta  i  quadri
          comunitari  particolari di sostegno per uno o piu' piani di
          cui al paragrafo 4.
                    6.   Le  modalita'  d'applicazione  del  presente
          articolo   sono   precisate   nelle   disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.
                    7.  La  programmazione  si  riferisce  anche alle
          azioni  di  cui  all'obiettivo  n.  5a),  da  attuare nelle
          regioni  interessate operando una distinzione tra azioni in
          materia  di  strutture  agricole  e  azioni  in  materia di
          strutture della pesca".