ART. 33
(Deroghe)
1. Il Ministero, sentito il Centro di referenza nazionale,
stabilisce le modalita' specifiche secondo cui si possono concedere
le deroghe di cui all'articolo 16 e agli articoli da 23 a 27,
comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono
basate su una valutazione del rischio effettuata dal Ministero.
2. Il Ministero, puo', in base a una valutazione del rischio,
concedere deroghe alle misure di cui ai capi III e IV laddove si
abbia conferma dell' HPAI in un incubatoio.
3. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda non
commerciale, un circo, uno zoo, un parco naturale, un'area recintata
in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' siano tenuti a
scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie
minacciate, o di razze rare di pollame o altri volatili in cattivita'
ufficialmente registrate, il Ministero puo' concedere deroghe alle
misure previste dall'articolo 18, lettere b) e c), dall'articolo 21 e
dall'articolo 30, lettere b), c) e f).
4. In deroga ai capi III e IV, in presenza di focolai di HPAI le
regioni e le province autonome possono, sulla base di una valutazione
del rischio, introdurre misure specifiche in materia di
movimentazione dei colombi viaggiatori in entrata e in uscita dalle
zone di protezione e sorveglianza e all'interno delle medesime.
5. Le deroghe, di cui ai commi da 1 a 4, sono concesse soltanto
qualora non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
6. Il Ministero informa immediatamente la Commissione della
concessione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 4.
7. Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, altri volatili in
cattivita', uova da cova, strame usato, concime e liquami provenienti
da un'azienda cui e' stata concessa una deroga ai sensi del presente
articolo non possono essere commercializzati al di fuori del
territorio nazionale salvo altrimenti deciso conformemente alla
procedura stabilita dalla Commissione.