ART. 33 
                              (Deroghe) 
 
    1. Il  Ministero,  sentito  il  Centro  di  referenza  nazionale,
stabilisce le modalita' specifiche secondo cui si  possono  concedere
le deroghe di cui all'articolo  16  e  agli  articoli  da  23  a  27,
comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono
basate su una valutazione del rischio effettuata dal Ministero. 
    2. Il Ministero, puo', in base a  una  valutazione  del  rischio,
concedere deroghe alle misure di cui ai capi  III  e  IV  laddove  si
abbia conferma dell' HPAI in un incubatoio. 
    3.  In  presenza  di  un  focolaio  di  HPAI  in  un'azienda  non
commerciale, un circo, uno zoo, un parco naturale, un'area  recintata
in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' siano  tenuti  a
scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie
minacciate, o di razze rare di pollame o altri volatili in cattivita'
ufficialmente registrate, il Ministero puo'  concedere  deroghe  alle
misure previste dall'articolo 18, lettere b) e c), dall'articolo 21 e
dall'articolo 30, lettere b), c) e f). 
    4. In deroga ai capi III e IV, in presenza di focolai di HPAI  le
regioni e le province autonome possono, sulla base di una valutazione
del   rischio,   introdurre   misure   specifiche   in   materia   di
movimentazione dei colombi viaggiatori in entrata e in  uscita  dalle
zone di protezione e sorveglianza e all'interno delle medesime. 
    5. Le deroghe, di cui ai commi da 1 a 4, sono  concesse  soltanto
qualora non compromettano le misure di lotta contro la malattia. 
    6. Il  Ministero  informa  immediatamente  la  Commissione  della
concessione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 4. 
    7. Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, altri volatili in
cattivita', uova da cova, strame usato, concime e liquami provenienti
da un'azienda cui e' stata concessa una deroga ai sensi del  presente
articolo  non  possono  essere  commercializzati  al  di  fuori   del
territorio  nazionale  salvo  altrimenti  deciso  conformemente  alla
procedura stabilita dalla Commissione.