ART. 34 
                 (Ulteriori misure di biosicurezza) 
 
    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
impedire la diffusione dell'influenza aviaria, oltre alle  misure  di
cui ai capi III, IV e V possono  imporre  l'attuazione  di  ulteriori
misure di biosicurezza nelle aziende ubicate in zone di protezione  e
sorveglianza e  nelle  ulteriori  zone  di  restrizione,  nonche'  in
compartimenti  avicoli  e  in  compartimenti  di  altri  volatili  in
cattivita'.  Queste  misure  possono  comprendere  restrizioni   alla
movimentazione di veicoli o di  persone  adibiti  alla  consegna  del
mangime, alla raccolta  delle  uova,  al  trasporto  del  pollame  ai
macelli, alla raccolta delle  carcasse  destinate  alla  distruzione,
nonche' restrizioni di altri movimenti del personale, dei  veterinari
o di coloro che effettuano consegne di forniture agricole. 
    2. Le  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
informano il Ministero delle misure di cui al comma 1 che a sua volta
trasmette l'informazione alla Commissione. 
    3. Il Ministero, fatto salvo quanto di competenza ai sensi  della
decisione  n.  90/424/CEE,  relativa  a  talune  spese  nel   settore
veterinario, puo'  adottare  ulteriori  misure  di  sorveglianza,  di
biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria e
ne informa immediatamente la Commissione. 
 
          Nota agli articoli 32 e 34: 
              - La decisione 90/424/CEE e' pubblicata nella 18 agosto
          1990, n. L 224.