ART. 34
(Ulteriori misure di biosicurezza)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
impedire la diffusione dell'influenza aviaria, oltre alle misure di
cui ai capi III, IV e V possono imporre l'attuazione di ulteriori
misure di biosicurezza nelle aziende ubicate in zone di protezione e
sorveglianza e nelle ulteriori zone di restrizione, nonche' in
compartimenti avicoli e in compartimenti di altri volatili in
cattivita'. Queste misure possono comprendere restrizioni alla
movimentazione di veicoli o di persone adibiti alla consegna del
mangime, alla raccolta delle uova, al trasporto del pollame ai
macelli, alla raccolta delle carcasse destinate alla distruzione,
nonche' restrizioni di altri movimenti del personale, dei veterinari
o di coloro che effettuano consegne di forniture agricole.
2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
informano il Ministero delle misure di cui al comma 1 che a sua volta
trasmette l'informazione alla Commissione.
3. Il Ministero, fatto salvo quanto di competenza ai sensi della
decisione n. 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore
veterinario, puo' adottare ulteriori misure di sorveglianza, di
biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria e
ne informa immediatamente la Commissione.
Nota agli articoli 32 e 34:
- La decisione 90/424/CEE e' pubblicata nella 18 agosto
1990, n. L 224.