Art. 31 
                       (Misure di attuazione) 
 
  1. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  la  Banca  d'Italia  emana
disposizioni di carattere generale o particolare volte a: 
  a) dare attuazione al presente titolo; 
  b)  recepire  le  ulteriori  misure  di  attuazione   eventualmente
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettere
a) e c), della direttiva 2007/64/CE. 
 
          Note all'art. 31: 
              - L'art. 146,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, citato nelle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 146. (Vigilanza sui sistemi di pagamento).  -  1.
          La Banca d'Italia promuove il  regolare  funzionamento  dei
          sistemi  di  pagamento.  A  tal  fine  essa  puo'   emanare
          disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e
          di pagamento efficienti e affidabili.». 
              - Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note  alle
          premesse.