Art. 31 (Misure di attuazione) 1. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a: a) dare attuazione al presente titolo; b) recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettere a) e c), della direttiva 2007/64/CE.
Note all'art. 31: - L'art. 146, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 146. (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa puo' emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.». - Per la direttiva 2007/64/CE, si veda nelle note alle premesse.