Art. 32 
                             (Sanzioni) 
 
  1. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli
3, 9, 11, 18, 23 e 25 e dalle  relative  misure  di  attuazione,  nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o  di
direzione, nonche'  dei  dipendenti  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  20.000
euro a 200.000 euro. 
  2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli
8, 16, 20, 21 e  22  e  dalle  relative  misure  di  attuazione,  nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o  di
direzione, nonche'  dei  dipendenti  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  10.000
euro a 100.000 euro. 
  3. Le sanzioni previste nei commi 1  e  2  si  applicano  anche  ai
soggetti che svolgono funzioni di controllo per la  violazione  delle
norme ivi indicate o  per  non  aver  vigilato  affinche'  le  stesse
fossero osservate da altri. 
  4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i  dipendenti
dai  commi  1  e  2  si  applicano  anche  a   coloro   che   operano
nell'organizzazione del prestatore  di  servizi  di  pagamento  anche
sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato. 
  5. In caso di reiterazione delle violazioni,  ferma  l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria,  puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento  ai
sensi dell'articolo 146, comma 2, del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. 
  6. Nel  caso  di  servizi  offerti  da  prestatori  di  servizi  di
pagamento insediati in Italia e da agenti o filiali di prestatori  di
servizi di pagamento comunitari  che  operano  in  regime  di  libero
stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente  articolo  sono
irrogate dalla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 145  del  citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
 
    

Note all'art. 32:
- Per l'art. 146 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si  veda
nelle note all'art. 31.
- L'art. 145, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
cosi' recita:
«Art. 145. (Procedura sanzionatoria).  -  1.  Per  le  violazioni
previste  nel  presente  titolo  cui  e'  applicabile  una   sanzione
amministrativa,  la  Banca  d'Italia  o  l'UIC,   nell'ambito   delle
rispettive competenze, contestati gli addebiti alle  persone  e  alla
banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate  le  deduzioni
presentate entro trenta giorni,  tenuto  conto  del  complesso  delle
informazioni  raccolte  applicano  le  sanzioni   con   provvedimento
motivato.
2. -.
3. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato,  per  estratto,  entro  il
termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e  spese
della banca, della societa'  o  dell'ente  al  quale  appartengono  i
responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a  diffusione
nazionale, di cui uno economico.  Il  provvedimento  di  applicazione
delle altre sanzioni previste dal presente titolo e'  pubblicato  per
estratto sul bollettino previsto dall'art. 8.
4. Contro il provvedimento che applica  la  sanzione  e'  ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve  essere
notificata all'autorita' che ha emesso il provvedimento  nel  termine
di trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento
impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della  corte
di appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.  La
corte di  appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa  i  termini
per la presentazione di memorie e documenti, nonche'  per  consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di  appello  decide  sull'opposizione  in  camera  di
consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della
corte di appello, all'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche
ai fini della pubblicazione  per  estratto  nel  bollettino  previsto
dall'art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal  presente  titolo
si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita'  previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica  23  settembre  1973,  n.
602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti  ai  quali  appartengono  i
responsabili delle violazioni rispondono, in solido con  questi,  del
pagamento della sanzione e delle spese di  pubblicita'  previste  dal
primo periodo del comma 3 e sono  tenuti  a  esercitare  il  regresso
verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».