Art. 33 
 
 
                     Cooperazione internazionale 
 
  1. La Consob e' l'autorita' competente a prestare  la  cooperazione
internazionale  nelle  materie  disciplinate  dal  presente  decreto,
secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente  capo  e
dall'articolo 4 del TUIF. 
  2. La Consob e'  il  punto  di  contatto  per  la  ricezione  delle
richieste di informazione  provenienti  da  autorita'  competenti  di
altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di
revisione legale. Lo svolgimento di  indagini  nel  territorio  della
Repubblica per conto dell'autorita' estera richiedente e' soggetto al
controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo le rispettive competenze. 
  3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e  delle  finanze
giungano alla conclusione che siano in  atto  o  siano  state  svolte
attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione  legale
sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale  conclusione
all'autorita' competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti  gli
elementi informativi utili. 
  4.  Qualora  un'autorita'  competente  di  un  altro  Stato  membro
notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attivita'
contrarie alle  disposizioni  in  materia  di  revisione  legale  nel
territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e  la
Consob,  secondo  le  rispettive  competenze,  adottano   le   misure
opportune e  comunicano  all'autorita'  competente  dell'altro  Stato
membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali  sviluppi  intermedi
significativi delle azioni intraprese. 
  5. Qualora il revisore legale o la  societa'  di  revisione  legale
siano soggetti a provvedimenti  di  sospensione  o  cancellazione  ai
sensi degli articoli 24 e 26 e, da  quanto  riportato  nel  Registro,
risultino  essere  abilitati   ed   iscritti   presso   altri   Stati
appartenenti  all'Unione  europea,  la   Consob   da'   comunicazione
dell'adozione  dei  provvedimenti  e  dei  motivi  sottostanti   alle
autorita' competenti di tali Stati. 
 
          Note all'art. 33: 
              - L'art. 4  del  TUIF,  citato  nelle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'   e   segreto
          d'ufficio).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  la   CONSOB,   la
          Commissione di vigilanza  sui  fondi  pensione,  l'ISVAP  e
          l'Ufficio italiano dei cambi collaborano  tra  loro,  anche
          mediante scambio di informazioni, al fine di  agevolare  le
          rispettive   funzioni.   Dette   autorita'   non    possono
          reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 
              2. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  collaborano,  anche
          mediante  scambio  di  informazioni,   con   le   autorita'
          competenti  dell'Unione  Europea  e   dei   singoli   Stati
          comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. 
              2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli Stati membri dell'Unione  europea  accordi
          di  collaborazione,  che  possono   prevedere   la   delega
          reciproca di compiti di vigilanza. 
              2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati e di mercati  regolamentati.  La  Consob
          interessa la Banca d'Italia per gli aspetti  di  competenza
          di  questa  ultima.  La   Banca   d'Italia   trasmette   le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          Consob. 
              3. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
              4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
                a)  con  autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo; 
                c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
          regolamento delle negoziazioni dei mercati; 
                d) con le societa' di gestione dei mercati,  al  fine
          di garantire il regolare funzionamento nei mercati da  esse
          gestiti. 
              5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
              7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  esercitare  i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
              8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
              9. La Banca d'Italia puo' concordare con  le  autorita'
          di  vigilanza  di   altri   Stati   comunitari   forme   di
          collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
          ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
          consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Paesi. 
              10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              11. I dipendenti  della  CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
              12. I dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».