Art. 34 
 
 
         Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro. 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la  Consob,
iscrive nel Registro, tutti  i  revisori  e  gli  enti  di  revisione
contabile di Paesi terzi che rilasciano una  relazione  di  revisione
riguardante i conti annuali o i  conti  consolidati  di  una  entita'
avente sede in un Paese terzo i cui  valori  mobiliari  sono  ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso
in cui l'entita' del Paese  terzo  emetta  esclusivamente  titoli  di
debito ammessi alla  negoziazione  su  un  mercato  regolamentato  di
valore nominale non inferiore a cinquantamila euro  o,  nel  caso  di
titoli di debito in un'altra valuta, di valore  nominale  equivalente
ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione. 
  2. L'iscrizione nel Registro  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
seguenti condizioni: 
    a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti  equivalenti  a
quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5; 
    b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o
di  direzione  dell'ente  di  revisione  contabile  del  Paese  terzo
soddisfa requisiti equivalenti a quelli  previsti  dal  capo  II,  ad
esclusione dell'articolo 5; 
    c) i revisori del Paese  terzo  incaricati  della  revisione  dei
conti per conto dell'ente di  revisione  contabile  del  Paese  terzo
soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal  capo  II,  ad
esclusione dell'articolo 5; 
    d) la revisione dei conti annuali  o  dei  conti  consolidati  e'
effettuata  in  conformita'  ai  principi   di   revisione   di   cui
all'articolo 11, comma 1, nonche' agli  obblighi  di  indipendenza  e
obiettivita' di cui all'articolo 10, o  conformemente  a  principi  e
obblighi equivalenti; 
    e) il revisore o l'ente di revisione contabile  del  Paese  terzo
pubblica sul proprio  sito  internet  una  relazione  di  trasparenza
annuale  contenente  le  informazioni  di  cui  all'articolo  18   od
ottempera ad obblighi di informativa equivalenti. 
  3. L'equivalenza di cui al comma 2,  lettera  d),  e'  valutata  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 45,  paragrafo  6,  della
direttiva 2006/43/CE. 
  4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 
  5. I revisori e gli enti di  revisione  contabile  di  Paesi  terzi
iscritti nel Registro sono responsabili per le  informazioni  fornite
ai fini della registrazione e devono  notificare  tempestivamente  al
soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi  modifica  di
tali informazioni. 
  6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i  conti
consolidati delle entita' di cui al comma 1 redatte da revisori o  da
enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel  Registro
dei revisori legali sono prive di effetti giuridici. 
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,
detta con regolamento disposizioni attuative del  presente  articolo,
stabilendo in particolare il contenuto della domanda di iscrizione  e
le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.