Art. 35 
 
 
Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile  di  Paesi
                                terzi 
 
  1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un  Paese  terzo
iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico,
di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni disciplinato dal
presente decreto. 
  2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un  Paese  terzo
iscritti nel  Registro  possono,  su  base  di  reciprocita',  essere
esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal presente decreto,
qualora siano stati assoggettati a controlli di qualita' di un  altro
Stato membro o  di  un  Paese  terzo  ritenuto  equivalente  a  norma
dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei  tre  anni
precedenti. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,
detta con regolamento disposizioni attuative del comma 2. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.