Art. 35 Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni disciplinato dal presente decreto. 2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocita', essere esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del comma 2.
Note all'art. 35: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.