Art. 36 Deroghe in caso di equivalenza 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dai capi VI, VII e VIII. 2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo. 3. La sussistenza dell'equivalenza e' valutata in conformita' all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Commissione europea: a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2; b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.
Note all'art. 36: - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.