Art. 36 
 
 
                   Deroghe in caso di equivalenza 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la  Consob,
puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni
di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti  di
revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo  in  cui
hanno sede, a sistemi  di  vigilanza  pubblica,  di  controllo  della
qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti
a quelli previsti dai capi VI, VII e VIII. 
  2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su  base
di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati  accordi  di
cooperazione, anche mediante scambio  di  informazioni,  documenti  e
carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di  vigilanza
pubblica, di controllo della qualita', di  indagini  e  sanzioni  del
Paese terzo. 
  3. La  sussistenza  dell'equivalenza  e'  valutata  in  conformita'
all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,
detta  con  regolamento  le  disposizioni  attuative   del   presente
articolo. 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  comunica  alla
Commissione europea: 
    a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione  di  cui
al comma 2; 
    b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.