Art. 36 
          (Cooperazione tra autorita' nazionali competenti) 
1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa
tra  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri,  le   autorita'
competenti di cui all'articolo 8, lettera i),  del  presente  decreto
utilizzano il sistema  telematico  di  assistenza  reciproca  con  le
autorita' competenti degli Stati dell'Unione europea istituito  dalla
Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information. 
2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni
e indagini di  cui  agli  articoli  37,  38,  39  e  40,  nonche'  il
meccanismo di  allerta  di  cui  all'articolo  41  e  lo  scambio  di
informazioni  su  misure  eccezionali  relative  alla  sicurezza  dei
servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI
di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per  il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie  costituisce  punto   di
contatto nazionale per la cooperazione amministrativa  tra  autorita'
competenti nazionali e comunitarie. 
3. Ferme restando le competenze delle autorita' di  cui  all'articolo
8, lettera i), il  punto  di  contatto  nazionale  cura  la  gestione
nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare: 
a) convalida la registrazione delle  autorita'  competenti  nazionali
nel sistema; 
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti; 
c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri; 
d)  assiste  le  autorita'   competenti   nell'individuazione   delle
amministrazioni competenti alle quali rivolgersi; 
e) assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza; 
f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il  meccanismo
di allerta di cui all'articolo 41; 
4. Le modalita'  procedurali  per  l'utilizzo  della  rete  IMI  sono
disciplinate con decreto del Ministro per le  politiche  europee,  di
concerto con i Ministri interessati. 
5. Le informazioni di cui al comma 2  possono  riguardare  le  azioni
disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali  irrogate,
le decisioni definitive relative  all'insolvenza  o  alla  bancarotta
fraudolenta assunte dall'autorita' competente  nei  confronti  di  un
prestatore e che siano direttamente pertinenti  alla  competenza  del
prestatore o alla sua affidabilita' professionale. 
6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera
i), responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei
servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1. 
7. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  delle
politiche comunitarie  convalida  la  registrazione  delle  autorita'
competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea  i
soggetti abilitati ad operare. 
8.  Restano  ferme  le  iniziative  nel  settore  della  cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia
di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri  preposte
all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.