Art. 37 (Mutua assistenza) 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono al piu' presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. 2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorita' competenti di un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinche' i prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle attivita' di servizi. 3. Qualora insorgano difficolta' nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorita' competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione. 4. Le autorita' competenti provvedono affinche' i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorita' competenti sul territorio nazionale siano altresi' consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorita' omologhe degli altri Stati membri. 5. Le autorita' competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.