Art. 38
           (Obblighi generali per le autorita' competenti)
1.   Per  quanto  riguarda  i  prestatori  stabiliti  sul  territorio
nazionale  che  forniscono  servizi  in  un  altro  Stato  membro, le
autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  8, comma 1, lettera i),
forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la
conferma  del  loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto
che,  a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attivita' in modo
illegale.
2.  Le  autorita'  competenti  di  cui  al  comma  1  procedono  alle
verifiche,  ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e
informano   quest'ultimo   dei   risultati   e,   se  del  caso,  dei
provvedimenti  presi.  Le  autorita'  competenti  possono decidere le
misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la
richiesta di un altro Stato membro.
3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un
prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati
membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla
salute  o  alla  sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorita'
competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  ne informano al piu' presto gli altri Stati membri e la
Commissione.