Art. 40 (Controllo da parte delle autorita' competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio) 1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorita' competenti sono responsabili del controllo sull'attivita' del prestatore sul territorio. In conformita' al diritto comunitario, le autorita' competenti: a) adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio; b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato. 2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e' stabilito per prestarvi un servizio, le autorita' competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4. 3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorita' competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento. 4. Di loro iniziativa, le autorita' competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purche' queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore e' stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.