Art. 40
       (Controllo da parte delle autorita' competenti in caso
      di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio)
1.  In  caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul
territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono
essere  imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22,
le    autorita'    competenti   sono   responsabili   del   controllo
sull'attivita'  del  prestatore  sul  territorio.  In  conformita' al
diritto comunitario, le autorita' competenti:
a)  adottano  tutte  le misure necessarie al fine di garantire che il
prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso
a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio;
b)  procedono  alle  verifiche,  ispezioni  e indagini necessarie per
controllare il servizio prestato.
2.  Nel  caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti
temporaneamente  sul territorio nazionale in cui non e' stabilito per
prestarvi   un  servizio,  le  autorita'  competenti  partecipano  al
controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.
3.  Su  richiesta  dello  Stato  membro di stabilimento, le autorita'
competenti  procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie
per  assicurare  un efficace controllo da parte dello Stato membro di
stabilimento,   intervenendo   nei   limiti   delle  competenze  loro
attribuite.  Le  autorita' competenti possono decidere le misure piu'
appropriate  da  assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta
dello Stato membro di stabilimento.
4.  Di  loro  iniziativa, le autorita' competenti possono procedere a
verifiche,  ispezioni  e indagini sul posto, purche' queste non siano
discriminatorie,  non  siano  motivate dal fatto che il prestatore e'
stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.