Art. 41
                       (Meccanismo d'allerta)
1.  Qualora  un'autorita'  competente di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  i),  venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi
riguardanti  un'attivita'  di  servizi  che  potrebbero  provocare un
pregiudizio  grave  alla  salute  o  alla  sicurezza  delle persone o
all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati
membri,  ne  informa  al  piu'  presto, tramite la rete IMI, il punto
nazionale  di  contatto  di  cui  all'articolo  36, comma 2. Il punto
nazionale  di  contatto  informa  lo Stato membro di stabilimento del
prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.
2.  Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate
le  modalita' operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli
altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati
membri,   nonche'   per  la  chiusura,  la  revoca  e  la  correzione
dell'allerta stessa.