Art. 42
                   (Deroghe per casi individuali)
1.  In  deroga  agli  articoli  21  e  22  e a titolo eccezionale, le
autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  8, comma 1, lettera i),
possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro
Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2.  Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente
nel  rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo
43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)  le  disposizioni  nazionali  a  norma delle quali sono assunte le
misure  non  hanno  fatto  oggetto  di  un'armonizzazione comunitaria
riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b)  le  misure  proteggono  maggiormente  il  destinatario rispetto a
quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore
in conformita' delle sue disposizioni nazionali;
c)  lo  Stato  membro  di stabilimento del prestatore non ha adottato
alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di
cui all'articolo 43, comma 2;
d) le misure sono proporzionate.
3.  I  commi  1  e  2  lasciano  impregiudicate  le  disposizioni che
garantiscono  la liberta' di prestazione dei servizi o che permettono
deroghe a detta liberta', previste in provvedimenti di recepimento di
atti comunitari.