Art. 42 (Deroghe per casi individuali) 1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi; b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformita' delle sue disposizioni nazionali; c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 43, comma 2; d) le misure sono proporzionate. 3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la liberta' di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta liberta', previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.