Art. 43 (Mutua assistenza in caso di deroghe individuali) 1. Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), intenda assumere le misure previste dall'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale. 2. L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attivita' configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie. 3. Qualora l'autorita' che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorita' ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che: a) le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti; b) le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 42. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede a notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo. 5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4. 6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.