Art. 43
          (Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)
1.  Qualora  un'autorita'  competente di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  i), intenda assumere le misure previste dall'articolo 42, si
applica  la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo,
senza   pregiudizio   delle   procedure   giudiziarie,   compresi   i
procedimenti   e   gli   atti  preliminari  compiuti  nel  quadro  di
un'indagine penale.
2.  L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro
di  stabilimento  di  assumere misure nei confronti del prestatore la
cui  attivita'  configura  un  pericolo per la sicurezza dei servizi,
informando  il  punto  nazionale  di contatto di cui all'articolo 36,
comma  2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in
causa e sulle circostanze della fattispecie.
3.  Qualora  l'autorita'  che  ha presentato la richiesta non ritiene
soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorita'
ne  informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per
le quali ritiene che:
a)  le  misure  assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento
siano insufficienti;
b)  le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui
all'articolo 42.
4.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento  delle politiche comunitarie provvede a notificare alla
Commissione  e  allo  Stato  membro  di  stabilimento  del prestatore
l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.
5.  Le  misure  possono essere assunte solo allo scadere dei quindici
giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.
6.  In  caso  di  urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi  2,  3,  e  5  e  le  misure  sono  notificate  con  la massima
sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per
il  coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo
Stato  membro  di  stabilimento del prestatore, specificando i motivi
che giustificano l'urgenza.