Art. 22 
 
 
                             Produzione 
 
  1.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
produce, vende, pone  in  vendita  o  comunque  distribuisce  per  il
consumo vini con denominazioni di origine protette o con  indicazioni
geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario  con
la dicitura «denominazioni protette» o  «denominazioni  di  origine»,
che non rispettano i requisiti previsti dai  rispettivi  disciplinari
di produzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
duemila euro a ventimila euro. In caso di  quantitativo  di  prodotto
oggetto di irregolarita' superiore a 100 ettolitri,  l'importo  della
predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta
anche la pubblicazione, a spese del trasgressore,  del  provvedimento
sanzionatorio su due giornali tra i piu' diffusi nella  regione,  dei
quali uno quotidiano ed uno tecnico. 
  2.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
produce, vende, o comunque pone  in  vendita  come  uve  destinate  a
produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione  geografica,
uve provenienti da vigneti non  aventi  i  requisiti  prescritti  dal
presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da mille euro a diecimila euro. 
  3.  Chiunque   non   provvede   a   modificare   l'idoneita'   alla
rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che  non  hanno
piu'  i  requisiti  per  la  produzione  di  uve  designate  con   la
denominazione d'origine o l'indicazione geografica, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a mille euro. 
  4.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia  e
di produzione vitivinicola,  dichiari  un  quantitativo  maggiore  di
quello   effettivamente   prodotto,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da mille euro a cinquemila euro. In caso di
quantitativo di prodotto oggetto  di  irregolarita'  superiore  a  10
tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiato. 
  5.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
essendo tenuto alla presentazione della  dichiarazione  di  vendemmia
e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni  entro  i  termini
previsti, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquecento euro a tremila euro. Se il  ritardo  nella  presentazione
delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si
applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  duecento  euro  a
mille euro. Se il ritardo  nella  presentazione  delle  dichiarazioni
suddette non  supera  i  trenta  giorni  lavorativi,  si  applica  la
sanzione   amministrativa   pecuniaria    da    trecento    euro    a
millecinquecento euro. 
  6.  Quando  nelle  dichiarazioni  di  vendemmia  e  di   produzione
vitivinicola si riscontrano  irregolarita'  concernenti  sia  vini  e
prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazione
geografica, sia vini  e  prodotti  a  monte  del  vino  generici,  si
applicano solo le sanzioni di  cui  ai  commi  4  e  5  del  presente
articolo,   con   esclusione   di   qualsiasi   altra    disposizione
sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10  agosto  2000,  n.
260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il decreto legislativo 10 agosto  2000,  n.  260,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre  2000,  n.
          221. 
              - La legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O.