Art. 22 Produzione 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura «denominazioni protette» o «denominazioni di origine», che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a ventimila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico. 2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro. 3. Chiunque non provvede a modificare l'idoneita' alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno piu' i requisiti per la produzione di uve designate con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a mille euro. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a cinquemila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato. 5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i trenta giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a millecinquecento euro. 6. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola si riscontrano irregolarita' concernenti sia vini e prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazione geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2000, n. 221. - La legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O.