Art. 22
Produzione
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni
geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con
la dicitura «denominazioni protette» o «denominazioni di origine»,
che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari
di produzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
duemila euro a ventimila euro. In caso di quantitativo di prodotto
oggetto di irregolarita' superiore a 100 ettolitri, l'importo della
predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta
anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento
sanzionatorio su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei
quali uno quotidiano ed uno tecnico.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a
produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica,
uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal
presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da mille euro a diecimila euro.
3. Chiunque non provvede a modificare l'idoneita' alla
rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno
piu' i requisiti per la produzione di uve designate con la
denominazione d'origine o l'indicazione geografica, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a mille euro.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e
di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di
quello effettivamente prodotto, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da mille euro a cinquemila euro. In caso di
quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 10
tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiato.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia
e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini
previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a tremila euro. Se il ritardo nella presentazione
delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a
mille euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni
suddette non supera i trenta giorni lavorativi, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a
millecinquecento euro.
6. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione
vitivinicola si riscontrano irregolarita' concernenti sia vini e
prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazione
geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si
applicano solo le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione
sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n.
260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2000, n.
221.
- La legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O.