Art. 23 Designazione e presentazione 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. 2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, ove previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata, o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali. 5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo 20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro. 6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la violazione. 9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a ventimila euro.