Art. 23 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
  1.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3  e
4, o acquista, detiene  o  cede  ad  altri  ovvero  usa  contrassegni
alterati o contraffatti, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. 
  2.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
immette al consumo vini a denominazione protetta  non  apponendo  sui
recipienti i prescritti contrassegni di cui all'articolo 19, commi  3
e  4,  ove  previsti,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 
  3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  nella
designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o  evoca  una
denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche  se
l'origine vera del  prodotto  e'  indicata,  o  se  la  denominazione
protetta e' una  traduzione  non  consentita  o  e'  accompagnata  da
espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili,
ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o  altre  deformazioni  delle
denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative  o
segni suscettibili di trarre in  inganno  l'acquirente,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila
euro. 
  4. Le sanzioni di cui al comma  3  si  applicano  anche  quando  le
suddette  parole  o  le  denominazioni  alterate  sono  poste   sugli
involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali. 
  5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e  dell'articolo
20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta  denominazioni
di  origine  o  indicazioni  geografiche  come   ditta,   ragione   o
denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai  termini
«cantina»,  «fattoria»  e   simili,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro. 
  6.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
utilizza sulla  confezione  o  sull'imballaggio,  nella  pubblicita',
nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti
considerati   indicazioni   false   o   ingannevoli   relative   alla
provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali  dei
prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non  conformi  a  quanto
indicato nei disciplinari di produzione della denominazione  protetta
e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega recipienti
che possono indurre in errore sull'origine, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 
  7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,  chiunque  pone
in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in
errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque  distribuisce  per
il consumo vini a denominazione di origine protetta o  a  indicazione
geografica  protetta  in   confezioni   originali,   salvo   che   il
commerciante non  abbia  determinato  o  concorso  a  determinare  la
violazione. 
  9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le disposizioni contenute nei  commi  6  e  7  dell'articolo  20  del
presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da tremila euro a ventimila euro.