Art. 23
Designazione e presentazione
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e
4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni
alterati o contraffatti, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da trentamila euro a centomila euro.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui
recipienti i prescritti contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3
e 4, ove previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella
designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una
denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se
l'origine vera del prodotto e' indicata, o se la denominazione
protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da
espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili,
ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle
denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o
segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila
euro.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le
suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli
involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo
20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni
di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o
denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini
«cantina», «fattoria» e simili, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita',
nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti
considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla
provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei
prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto
indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta
e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega recipienti
che possono indurre in errore sull'origine, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone
in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in
errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione
geografica protetta in confezioni originali, salvo che il
commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la
violazione.
9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola
le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 20 del
presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da tremila euro a ventimila euro.