Art. 24
Piano dei controlli
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a
carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una
non conformita' classificata grave nel piano dei controlli di una
denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento
autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a
seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove
presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
duemila euro a tredicimila euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la
fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di altra norma
contenuta nel presente capo.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che
pone in essere un comportamento diretto a non consentire
l'effettuazione dell'attivita' di controllo, ovvero ad intralciare o
ad ostacolare l'attivita' di verifica da parte degli incaricati della
struttura di controllo, qualora non ottemperi, entro il termine di
quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata
dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto
immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o
parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento
dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta rivendicata
dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio periferico
territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante
l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo
pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovra' provvedere
a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali,
direttamente al creditore.
5. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento
amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad
utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa
che ha dato origine alla sanzione.