Art. 24 
 
                         Piano dei controlli 
 
  1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il  soggetto  a
carico del quale la struttura di controllo  autorizzata  accerta  una
non conformita' classificata grave nel piano  dei  controlli  di  una
denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento
autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o  a
seguito  di  decisione  definitiva  di  rigetto  del   ricorso,   ove
presentato, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
duemila euro a tredicimila euro. 
  2. La sanzione di cui al comma 1  non  si  applica  quando  per  la
fattispecie e'  gia'  prevista  sanzione  ai  sensi  di  altra  norma
contenuta nel presente capo. 
  3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che
pone  in  essere  un   comportamento   diretto   a   non   consentire
l'effettuazione dell'attivita' di controllo, ovvero ad intralciare  o
ad ostacolare l'attivita' di verifica da parte degli incaricati della
struttura di controllo, qualora non ottemperi, entro  il  termine  di
quindici giorni, alla specifica intimazione  ad  adempiere  formulata
dal  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della   tutela   della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti  agro-alimentari,   e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro. 
  4. Salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,  il  soggetto
immesso nel sistema di controllo che non assolve, in  modo  totale  o
parziale,  agli  obblighi   pecuniari   relativi   allo   svolgimento
dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta rivendicata
dal soggetto  stesso  e  che,  a  richiesta  dell'ufficio  periferico
territorialmente   competente   del   Dipartimento   dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari,  non  esibisce  idonea   documentazione   attestante
l'avvenuto pagamento di quanto  dovuto,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria pari al  doppio  dell'importo  dell'obbligo
pecuniario accertato. Il  soggetto  sanzionato,  oltre  al  pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovra'  provvedere
a versare  le  somme  dovute,  comprensive  degli  interessi  legali,
direttamente al creditore. 
  5.  Per  l'illecito  previsto  al  comma  3,  oltre  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria  si  applica,  con  apposito  provvedimento
amministrativo,  la  sanzione  della  sospensione  del   diritto   ad
utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della  causa
che ha dato origine alla sanzione.