Art. 24 Piano dei controlli 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformita' classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente capo. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo, ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verifica da parte degli incaricati della struttura di controllo, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attivita' di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovra' provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 5. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.