Art. 25 
 
 
             Inadempienze della struttura di controllo 
 
  1. Alla struttura di controllo autorizzata  che  non  adempie  alle
prescrizioni o agli obblighi  impartiti  dalle  competenti  autorita'
pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano  di  controllo  e
del relativo tariffario concernenti una  denominazione  protetta,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  cinquemila  euro  a
cinquantamila euro. La stessa sanzione si applica alle strutture  che
continuano a svolgere attivita' incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il  termine  di
quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e  fatta
salva  la  facolta'  del  predetto  Ministero   di   procedere   alla
sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio. 
  2. La struttura di cui al  comma  1  che,  nell'espletamento  delle
attivita' di controllo su una denominazione protetta, discrimina  tra
i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo
di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto
a  detto  accesso,  e'  sottoposta   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.