Art. 25 Inadempienze della struttura di controllo 1. Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorita' pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attivita' incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facolta' del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio. 2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attivita' di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso, e' sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.