Art. 25
Inadempienze della struttura di controllo
1. Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle
prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorita'
pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e
del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
cinquantamila euro. La stessa sanzione si applica alle strutture che
continuano a svolgere attivita' incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di
quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta
salva la facolta' del predetto Ministero di procedere alla
sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle
attivita' di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra
i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo
di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto
a detto accesso, e' sottoposta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.