Art. 28 Concorsi enologici 1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonche' a vini spumanti di qualita', senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 21, e successive disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a ventimila euro.