Art. 28
Concorsi enologici
1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP,
nonche' a vini spumanti di qualita', senza essere in possesso
dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo
21, e successive disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari a ventimila euro.