Art. 28 
 
 
                         Concorsi enologici 
 
  1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP,
nonche' a  vini  spumanti  di  qualita',  senza  essere  in  possesso
dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma  1  dell'articolo
21, e successive disposizioni applicative, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a ventimila euro.