Art. 29
Competenza
1. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste
dal presente decreto e' attribuita al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari e, per quanto di competenza, alle regioni e province
autonome.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal
presente decreto e' effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato
sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata
del Bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per
sanzioni a favore delle regioni e province autonome e' effettuato
presso il tesoriere regionale o provinciale.
3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione
protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie affluiti sul predetto capitolo 3373 sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.