Art. 29 
 
 
                             Competenza 
 
  1. La competenza ad irrogare le  sanzioni  amministrative  previste
dal presente decreto  e'  attribuita  al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari e, per quanto di competenza, alle regioni e  province
autonome. 
  2. Il pagamento delle somme dovute per  le  sanzioni  previste  dal
presente decreto e' effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato
sul capo 17, capitolo 3373, dello stato  di  previsione  dell'entrata
del Bilancio dello  Stato.  Il  versamento  delle  somme  dovute  per
sanzioni a favore delle regioni e  province  autonome  e'  effettuato
presso il tesoriere regionale o provinciale. 
  3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
attivita' di vigilanza e di controllo sui  prodotti  a  denominazione
protetta, i proventi  del  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie affluiti sul predetto capitolo 3373  sono  riassegnati  ad
apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e della repressione  frodi  dei  prodotti
agro-alimentari. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.