Art. 29 Competenza 1. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, per quanto di competenza, alle regioni e province autonome. 2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal presente decreto e' effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e province autonome e' effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale. 3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo 3373 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.