Art. 30 
 
 
                         Disciplina speciale 
 
  1. Per le fattispecie previste nel presente capo,  che  costituisce
disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad
indicazione geografica,  non  trovano  applicazione  le  disposizioni
sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10  agosto  2000,  n.
260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  10  agosto
          2000, n. 260 e della legge 20  febbraio  2006,  n.  82,  si
          vedano le note all'art. 22.