Art. 30 Disciplina speciale 1. Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Note all'art. 30: - Per i riferimenti del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si vedano le note all'art. 22.