Art. 30
Disciplina speciale
1. Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce
disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad
indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni
sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n.
260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Note all'art. 30:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260 e della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si
vedano le note all'art. 22.