Art. 35
          Addetti delle Forze armate in servizio all'estero

1.  Il  personale  delle  Forze  armate,  da destinare in qualita' di
addetto,  addetto  aggiunto  e  assistente  presso  le rappresentanze
diplomatiche italiane all'estero e' nominato con decreto del Ministro
della  difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa
procedura  il medesimo personale militare puo' essere accreditato per
piu' Stati o per piu' Forze armate.
2.  La  costituzione  dell'ufficio  dell'addetto  militare, di cui al
comma  1,  e'  preceduta  dalla  preventiva  designazione, a opera di
decreti  del  Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri  e  dell'economia  e  finanze, delle sedi diplomatiche
italiane all'estero.