Art. 73 
 
                         Scopi e definizioni 
 
1. La presente sezione concerne il riordino strutturale  delle  casse
militari di cui al comma 2,  attraverso  l'accorpamento  delle  casse
militari e la razionalizzazione dei  relativi  organi  deputati  alle
attivita' di indirizzo, amministrazione,  gestione  e  controllo,  al
fine di conseguire generali economie d'impiego delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie, nonche'  di  incrementare  l'efficienza  e
migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti. 
2. Ai fini della presente sezione, s'intendono per: 
a) «casse militari»: 
1) la Cassa ufficiali dell'Esercito italiano, compresi gli  ufficiali
dell'Arma dei carabinieri; 
2) la Cassa ufficiali della Marina militare; 
3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare; 
4) il Fondo  previdenza  dei  sottufficiali  dell'Esercito  italiano,
compresi i sottufficiali,  gli  appuntati  e  i  militari  di  truppa
dell'Arma dei carabinieri; 
5) la Cassa sottufficiali della Marina militare; 
6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare; 
b)  «trattamenti   previdenziali»,   le   indennita'   supplementari,
l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonche' eventuali prestiti
o sussidi spettanti al personale  militare  iscritto  d'ufficio  alle
casse militari; 
c)  «assegno  speciale»,  l'emolumento  vitalizio  erogato  ai  sensi
dell'articolo 1915 del codice; 
d)  «fondi  previdenziali»,   dotati   di   autonomia   patrimoniale,
amministrativa  e  contabile,  ciascuna   delle   separate   gestioni
previdenziali delle casse militari quali definite  alla  lettera  a),
preordinate all'erogazione delle indennita' supplementari o dei premi
di previdenza, ovvero dell'assegno speciale,  di  cui  agli  articoli
1913, 1914 e 1915 del codice.