Art. 74 Cassa di previdenza delle Forze armate 1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, nella presente sezione denominata «cassa», quale organo con personalita' giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che puo' esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia. 2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal codice e dalla presente sezione e secondo criteri ispirati a principi di uniformita' gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonche' la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la disciplina recata dal codice in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni.