Art. 74 
 
               Cassa di previdenza delle Forze armate 
 
1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa  di
previdenza delle Forze  armate,  nella  presente  sezione  denominata
«cassa», quale organo con personalita' giuridica di diritto  pubblico
istituito nell'ambito della  struttura  organizzativa  del  Ministero
della difesa. La cassa e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministro
della difesa, che puo' esercitarla  avvalendosi  del  Capo  di  stato
maggiore  della  difesa,   ovvero,   per   i   profili   strettamente
tecnico-amministrativi, per il tramite dei  dirigenti  preposti  agli
uffici dell'Amministrazione competenti per materia. 
2. La cassa gestisce i  fondi  previdenziali  in  conformita'  e  nei
limiti di quanto disposto dal  codice  e  dalla  presente  sezione  e
secondo criteri ispirati a principi di uniformita' gestionale,  fatti
salvi il vigente regime  previdenziale  e  creditizio  che  regola  i
singoli  istituti,  la  salvaguardia  dei  diritti   maturati   dagli
iscritti,  nonche'  la  separazione  e  l'autonomia  patrimoniale   e
contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la  disciplina  recata
dal codice in materia  di  iscrizione,  contribuzione  ed  erogazione
delle prestazioni.