Art. 75 Organi della Cassa di previdenza 1. Sono organi della cassa: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori. 2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), prestano attivita' a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.