Art. 76 
 
       Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza 
 
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito  da  tredici  membri
titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri
di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo  strategico
nei confronti di ciascun fondo previdenziale. 
2. Formano il consiglio: 
a) personale militare in servizio attivo, rappresentante  le  singole
categorie di personale  di  Forza  armata,  di  cui  due  membri  per
l'Esercito italiano, due membri per la Marina  militare,  due  membri
per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma  dei  carabinieri,
proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di  stato  maggiore
di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,
nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al
Ministro della difesa dal Capo di stato  maggiore  della  difesa,  in
modo da garantire anche la piena liberta' di scelta nella nomina  del
presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77, commi 2 e
4. Con le stesse modalita', dalla medesima terna  di  candidati  sono
altresi' nominati nove supplenti, i  quali  possono  partecipare  con
diritto di  voto  ai  lavori  del  consiglio  di  amministrazione  in
sostituzione dei  corrispondenti  titolari  nei  casi  di  assenza  o
impedimento; 
b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  designati   dalle   istituzioni   di   rispettiva
appartenenza,  nonche'  un   esperto   del   settore   attuariale   o
previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; 
c)  un  rappresentante  degli  ufficiali   in   quiescenza   titolari
dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta
delle associazioni di categoria. 
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce  almeno  una  volta  a
trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri,  comunque  a
composizione maggioritaria di titolari. In caso di parita'  di  voti,
prevale quello del presidente.