Art. 76 Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza 1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. 2. Formano il consiglio: a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito italiano, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena liberta' di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77, commi 2 e 4. Con le stesse modalita', dalla medesima terna di candidati sono altresi' nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento; b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonche' un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria. 3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.