Art. 77 
 
                Presidente della Cassa di previdenza 
 
1. Il presidente e' scelto tra i membri effettivi  del  consiglio  di
amministrazione di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e  b),  e
nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le  modalita'
previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
2.  Per  la  nomina  a  presidente  di  un  rappresentante   di   cui
all'articolo 76, comma 2, lettera a), e' designato  un  ufficiale  di
grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base
a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito  il  Capo  di
stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice
delle Forze armate. 
3. Il presidente e' il rappresentante legale  della  cassa,  del  cui
funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al  Ministro
della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle  strutture
e  dell'organizzazione  del   Ministero   della   difesa,   a   norma
dell'articolo 79. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione. 
4. E' coadiuvato o, in caso  d'impedimento,  sostituito  da  un  vice
presidente, nominato con decreto del  Ministro  della  difesa  tra  i
consiglieri di cui all'articolo 76, comma 2,  lettere  a)  e  b),  su
proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente  e'
di grado non  inferiore  a  generale  di  brigata  o  corrispondente,
nonche' di Forza armata diversa, se il  presidente  e'  parimenti  un
ufficiale designato ai sensi del comma 2. 
5. Per gli  atti  di  ordinaria  amministrazione  dei  singoli  fondi
previdenziali, il presidente puo' avvalersi, altresi', di membri  del
consiglio di amministrazione, con funzioni  di  consiglieri  delegati
agli affari correnti,  dedicati  ai  procedimenti  d'interesse  delle
categorie di personale cui  i  consiglieri  stessi  appartengono  per
Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione
sono svolti a norma dell'articolo 79. 
 
 
          Note all'art. 77: 
          - Per l'art. 3 della legge  23  agosto  1998,  n.  400,  si
          vedano le note all'art. 49.