Art. 78 
 
           Collegio dei revisori della Cassa di previdenza 
 
1. Il collegio dei revisori e' costituito da sette membri effettivi e
due supplenti, nominati con decreto del Ministro  della  difesa.  Dei
membri effettivi, quattro sono  tratti  dal  personale  in  servizio,
dotato di adeguata competenza, in rappresentanza  di  ciascuna  Forza
armata e proposti dal rispettivo Capo  di  stato  maggiore  di  Forza
armata e dal Comandante generale dall'Arma dei  carabinieri,  nonche'
uno designato dalla Corte dei conti e  due  designati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono  scelti  a
rotazione tra  il  personale  delle  Forze  armate.  Le  funzioni  di
presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a  un
membro effettivo. 
2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in
presenza di almeno quattro  membri.  In  caso  di  parita'  di  voti,
prevale quello del presidente.