Art. 78 Collegio dei revisori della Cassa di previdenza 1. Il collegio dei revisori e' costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonche' uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo. 2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.