Art. 79 Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione 1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile. 2. Le attivita' di cui al comma 1, nonche' l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite dal capo VI del presente titolo, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 89, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, gia' adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari. 3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, e' responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonche' delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.
Note all'art. 79: Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si vedano le note all'art. 53.