Art. 37 
 
         Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
 
                    (art. 39, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  I  calcoli  esecutivi  delle  strutture  e  degli   impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative  vigenti,  possono  essere
eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 
    2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la  definizione
e il dimensionamento delle stesse in ogni  loro  aspetto  generale  e
particolare, in modo da escludere  la  necessita'  di  variazioni  in
corso di esecuzione. 
    3.  I  calcoli  esecutivi  degli  impianti  sono   eseguiti   con
riferimento alle condizioni di  esercizio  o  alle  fasi  costruttive
qualora piu' gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione
specifica  dell'intervento  e  devono  permettere  di   stabilire   e
dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,  canalizzazioni  e
qualsiasi   altro   elemento   necessario   per   la    funzionalita'
dell'impianto stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo. 
    4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e'
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili
al  fine  di  dimostrare  la  piena   compatibilita'   tra   progetto
architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere  esattamente
ingombri, passaggi, cavedi,  sedi,  attraversamenti  e  simili  e  di
ottimizzare le fasi di realizzazione. 
    5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri  e  delle
modalita'  di  calcolo  che  ne  consentano  una  agevole  lettura  e
verificabilita'. 
    6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: 
    a) gli elaborati  grafici  di  insieme  (carpenterie,  profili  e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati  grafici  di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro: 
    1) per le  strutture  in  cemento  armato  o  in  cemento  armato
precompresso: i tracciati dei ferri  di  armatura  con  l'indicazione
delle sezioni e  delle  misure  parziali  e  complessive,  nonche'  i
tracciati  delle  armature  per  la  precompressione;  resta  esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di  ordinazione  a  carattere
organizzativo di cantiere; 
    2) per le strutture metalliche o lignee:  tutti  i  profili  e  i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
delle piastre, del numero e posizione  di  chiodi  e  bulloni,  dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta  esclusa
soltanto la compilazione dei disegni di  officina  e  delle  relative
distinte pezzi; 
    3) per le strutture murarie:  tutti  gli  elementi  tipologici  e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione; 
    b) la relazione di calcolo contenente: 
    1) l'indicazione delle norme di riferimento; 
    2) la specifica della qualita' e delle caratteristiche meccaniche
dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora necessarie; 
    3) l'analisi dei carichi per i  quali  le  strutture  sono  state
dimensionate; 
    4) le verifiche statiche. 
    7. Nelle strutture che si identificano con  l'intero  intervento,
quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di  sostegno  delle
terre e simili,  il  progetto  esecutivo  deve  essere  completo  dei
particolari esecutivi di tutte le opere integrative. 
    8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 
    a)  gli  elaborati  grafici  di  insieme,  in  scala  ammessa   o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati  grafici
di dettaglio, in scala  non  inferiore  ad  1:10,  con  le  notazioni
metriche necessarie; 
    b) l'elencazione descrittiva  particolareggiata  delle  parti  di
ogni impianto con le relative relazioni di calcolo; 
    c)  la  specificazione   delle   caratteristiche   funzionali   e
qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature. 
    9. I valori minimi delle scale contenuti  nel  presente  articolo
possono essere variati su motivata indicazione del  responsabile  del
procedimento.