Art. 39 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento e  quadro  di  incidenza  della
                             manodopera 
 
                    (art. 41, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il piano di sicurezza  e  di  coordinamento  e'  il  documento
complementare  al  progetto  esecutivo,   finalizzato   a   prevedere
l'organizzazione delle  lavorazioni  piu'  idonea,  per  prevenire  o
ridurre i rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori,
attraverso  l'individuazione  delle  eventuali  fasi   critiche   del
processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni
operative. Il piano contiene  misure  di  concreta  fattibilita',  e'
specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo
quanto previsto nell'allegato XV  al  decreto  legislativo  9  aprile
2008,  n.  81.  La  stima  dei  costi   della   sicurezza   derivanti
dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di  cui
all'articolo 16, comma 1, punto a.2). 
    2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono  il
risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, secondo  quanto  riportato  nell'allegato  XV  al
medesimo decreto in termini di contenuti minimi.  In  particolare  la
relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto,  deve
prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi  in
riferimento all'area e all'organizzazione dello  specifico  cantiere,
alle lavorazioni interferenti ed  ai  rischi  aggiuntivi  rispetto  a
quelli  specifici  propri  dell'attivita'   delle   singole   imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi. 
    3. Il quadro  di  incidenza  della  manodopera  e'  il  documento
sintetico che indica, con riferimento allo  specifico  contratto,  il
costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice.  Il
quadro  definisce  l'incidenza   percentuale   della   quantita'   di
manodopera per le diverse categorie di cui si compone  l'opera  o  il
lavoro. 
 
              Note all'art. 39 
              -  Il  testodell'articolo   15   del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n.81, e' il seguente: 
              “Art. 15 (Misure generali di tutela)  -  1.  Le  misure
          generali di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 
              a) la valutazione di tutti i rischi  per  la  salute  e
          sicurezza; 
              b) la programmazione della prevenzione,  mirata  ad  un
          complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
          condizioni   tecniche   produttive   dell'azienda   nonche'
          l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione
          del lavoro; 
              c) l'eliminazione  dei  rischi  e,  ove  cio'  non  sia
          possibile, la loro riduzione al minimo  in  relazione  alle
          conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
              d)    il    rispetto    dei     principi     ergonomici
          nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei  posti
          di  lavoro,  nella  scelta  delle  attrezzature   e   nella
          definizione  dei  metodi  di  lavoro   e   produzione,   in
          particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
          lavoro monotono e di quello ripetitivo; 
              e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
              f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso  con  cio'
          che non lo e', o e' meno pericoloso; 
              g) la limitazione al minimo del numero  dei  lavoratori
          che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
              h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici,  fisici  e
          biologici sui luoghi di lavoro; 
              i) la priorita' delle misure di  protezione  collettiva
          rispetto alle misure di protezione individuale; 
              l) il controllo sanitario dei lavoratori; 
              m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione  al
          rischio per motivi  sanitari  inerenti  la  sua  persona  e
          l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 
              n)  l'informazione  e   formazione   adeguate   per   i
          lavoratori; 
              o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e
          i preposti; 
              p)  l'informazione  e   formazione   adeguate   per   i
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
              q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; 
              r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
              s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti
          dei lavoratori per la sicurezza; 
              t) la programmazione delle  misure  ritenute  opportune
          per garantire il miglioramento nel  tempo  dei  livelli  di
          sicurezza,  anche  attraverso  l'adozione  di   codici   di
          condotta e di buone prassi; 
              u) le misure di emergenza da attuare in caso  di  primo
          soccorso,  di  lotta  antincendio,   di   evacuazione   dei
          lavoratori e di pericolo grave e immediato; 
              v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
              z) la regolare manutenzione di ambienti,  attrezzature,
          impianti,  con  particolare  riguardo  ai  dispositivi   di
          sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti. 
              2. Le misure relative  alla  sicurezza,  all'igiene  ed
          alla salute durante il lavoro non  devono  in  nessun  caso
          comportare oneri finanziari per i lavoratori. 
              - Il testo dell'articolo 86, comma  3-bis,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3-bis. Nella predisposizione delle gare di  appalto  e
          nella  valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle
          procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di
          servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti
          a  valutare  che  il  valore  economico  sia   adeguato   e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo   alla   sicurezza,   il   quale    deve    essere
          specificamente  indicato  e  risultare   congruo   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo  del
          lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
          dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sulla
          base dei valori  economici  previsti  dalla  contrattazione
          collettiva stipulata dai  sindacati  comparativamente  piu'
          rappresentativi, delle norme in  materia  previdenziale  ed
          assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e  delle
          differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di  contratto
          collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
          in  relazione   al   contratto   collettivo   del   settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.”