Art. 43 
 
         Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 
 
             artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Lo schema di contratto contiene, per quanto  non  disciplinato
dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel
bando o nell'invito, le clausole dirette a regolare il  rapporto  tra
stazione appaltante ed esecutore, in relazione  alle  caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a: 
    a) termini di esecuzione e penali; 
    b) programma di esecuzione dei lavori; 
    c) sospensioni o riprese dei lavori; 
    d) oneri a carico dell'esecutore; 
    e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; 
    f) liquidazione dei corrispettivi; 
    g) controlli; 
    h) specifiche modalita' e termini di collaudo; 
    i) modalita' di soluzione delle controversie. 
    2. Allo schema di contratto e' allegato il  capitolato  speciale,
che riguarda le prescrizioni tecniche da  applicare  all'oggetto  del
singolo contratto. 
    3. Il capitolato speciale d'appalto e' diviso in due parti, l'una
contenente  la   descrizione   delle   lavorazioni   e   l'altra   la
specificazione  delle  prescrizioni  tecniche;   esso   illustra   in
dettaglio: 
    a) nella  prima  parte  tutti  gli  elementi  necessari  per  una
compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto  dell'appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente  deducibili  dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo; 
    b) nella seconda parte le modalita' di esecuzione e le  norme  di
misurazione di ogni  lavorazione,  i  requisiti  di  accettazione  di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e  le  modalita'
di prove nonche', ove necessario, in relazione  alle  caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di  specifiche
lavorazioni; nel  caso  in  cui  il  progetto  prevede  l'impiego  di
componenti  prefabbricati,  ne  vanno  precisate  le  caratteristiche
principali,  descrittive  e  prestazionali,  la   documentazione   da
presentare  in  ordine  all'omologazione  e  all'esito  di  prove  di
laboratorio  nonche'  le  modalita'  di  approvazione  da  parte  del
direttore dei lavori, sentito  il  progettista,  per  assicurarne  la
rispondenza alle scelte progettuali. 
    4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera  l),  il  capitolato  contiene,  altresi',  l'obbligo  per
l'esecutore  di  redigere  un  documento  (piano   di   qualita'   di
costruzione e di  installazione),  da  sottoporre  alla  approvazione
della direzione dei lavori, che prevede,  pianifica  e  programma  le
condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi
delle attivita' di controllo da svolgersi nella  fase  esecutiva.  Il
piano  definisce  i  criteri  di  valutazione  dei  fornitori  e  dei
materiali ed  i  criteri  di  valutazione  e  risoluzione  delle  non
conformita'. 
    5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera l), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre,  un
piano per i controlli di cantiere nel  corso  delle  varie  fasi  dei
lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e  delle  sue
parti. In particolare, il piano dei controlli di  cantiere  definisce
il programma delle  verifiche  comprendenti,  ove  necessario,  anche
quelle  geodetiche,  topografiche  e  fotogrammetriche,  al  fine  di
rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo). 
    6. Per gli interventi il cui corrispettivo e'  previsto  a  corpo
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo  e'
previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per  ogni
gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e  la  sua
aliquota    percentuale    riferita     all'ammontare     complessivo
dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in
sede di progetto esecutivo dal computo metrico  estimativo.  Al  fine
del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote  possono
essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti  principali.
I pagamenti in  corso  d'opera  sono  determinati  sulla  base  delle
aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna  delle  quali  viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 
    7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a  misura,
lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno  dei  gruppi  di
categorie  ritenute  omogenee,  desumendolo   dal   computo   metrico
estimativo. 
    8. Ai fini della disciplina delle  varianti  e  degli  interventi
disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo  132,  comma
3, primo  periodo,  del  codice,  la  verifica  dell'incidenza  delle
eventuali variazioni e' desunta dagli importi  netti  dei  gruppi  di
categorie ritenute omogenee definiti con le modalita' di cui ai commi
6 e 7. 
    9. Per i lavori il cui corrispettivo e' in parte  a  corpo  e  in
parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni
per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente  oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali
lavorazioni sono indicate nel  provvedimento  di  approvazione  della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico
e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto  e
della relativa  incidenza  sul  valore  complessivo  assunto  a  base
d'asta. 
    10. Il capitolato  speciale  d'appalto  prescrive  l'obbligo  per
l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma
esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma  di  cui
all'articolo  40,  comma  1,  nel  quale  sono  riportate,  per  ogni
lavorazione, le previsioni circa il  periodo  di  esecuzione  nonche'
l'ammontare presunto, parziale e  progressivo,  dell'avanzamento  dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per  la  liquidazione
dei certificati di pagamento. E' in facolta' prescrivere, in sede  di
capitolato speciale d'appalto, eventuali  scadenze  differenziate  di
varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 
    11. Nel caso di sospensione o di ritardo  dei  lavori  per  fatti
imputabili  all'esecutore,  resta   fermo   lo   sviluppo   esecutivo
risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40. 
 
              Note all'art. 43 
              - Il testo dell'articolo 132, comma 3,  primo  periodo,
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' il
          seguente: 
              “3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma  1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere aspetti di dettaglio, che siano  contenuti  entro
          un importo non superiore al 10 per cento per  i  lavori  di
          recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al  5
          per cento per tutti gli altri  lavori  delle  categorie  di
          lavoro  dell'appalto  e  che  non  comportino  un   aumento
          dell'importo del contratto stipulato per  la  realizzazione
          dell'opera.”