Art. 24 
 
                    Meccanismi di incentivazione 
 
  1. La produzione di energia elettrica  da  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31  dicembre  2012  e'
incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei  criteri  generali
di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e  4.  La
salvaguardia delle produzioni non incentivate e' effettuata  con  gli
strumenti di cui al comma 8. 
  2. La produzione di energia elettrica  dagli  impianti  di  cui  al
comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una  equa  remunerazione
dei costi di investimento ed esercizio; 
    b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari  alla  vita  media
utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e  decorre
dalla data di entrata in esercizio dello stesso; 
    c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di  diritto  e
puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta; 
    d) gli incentivi sono  assegnati  tramite  contratti  di  diritto
privato fra il GSE e il soggetto  responsabile  dell'impianto,  sulla
base di  un  contratto-tipo  definito  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del primo dei decreti di cui al comma 5; 
    e) fatto salvo quanto previsto  dalla  lettera  i)  del  presente
comma e dalla lettera c)  del  comma  5,  l'incentivo  e'  attribuito
esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi  quelli
realizzati  a  seguito  di  integrale  ricostruzione,   da   impianti
ripotenziati, limitatamente  alla  producibilita'  aggiuntiva,  e  da
centrali ibride, limitatamente alla  quota  di  energia  prodotta  da
fonti rinnovabili; 
    f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti  solari
fotovoltaici e' superiore per gli  impianti  ad  alta  concentrazione
(400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta  e
superficie utilizzata; 
    g) per biogas,  biomasse  e  bioliquidi  sostenibili  l'incentivo
tiene conto della tracciabilita' e della  provenienza  della  materia
prima, nonche' dell'esigenza di destinare prioritariamente: 
      i.  le  biomasse  legnose  trattate  per   via   esclusivamente
meccanica all'utilizzo termico; 
      ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti; 
      iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale  e
all'utilizzo nei trasporti. 
    h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta  ai
criteri  di  cui  alla  lettera  g),  l'incentivo  e'  finalizzato  a
promuovere: 
      i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti,  di  biogas  da
reflui  zootecnici  o  da  sottoprodotti  delle  attivita'  agricole,
agro-alimentari, agroindustriali,  di  allevamento  e  forestali,  di
prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di
biomasse  e  bioliquidi  sostenibili  e  biogas  da  filiere   corte,
contratti quadri e da intese di filiera; 
      ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione; 
      iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte  di  imprenditori
agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti  alle
attivita' agricole, in particolare di micro e minicogenerazione,  nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti  di  Stato,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1; 
    i)  l'incentivo  e'  altresi'  attribuito,  per  contingenti   di
potenza,  alla  produzione  da  impianti  oggetto  di  interventi  di
rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri: 
      i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano in  esercizio
da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale
dell'impianto; 
      ii.  l'incentivo  massimo   riconoscibile   non   puo'   essere
superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e,  per
gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante
per  le  produzioni  da  impianti  nuovi;  nel  caso  degli  impianti
alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione
biodegradabile dei rifiuti,  l'incentivo  massimo  riconoscibile  non
puo' essere superiore, per gli interventi  di  rifacimento  parziale,
all'80%  e,  per  gli  interventi  di  rifacimento  totale,  al   90%
dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; 
      iii. l'incentivo in ogni caso non  si  applica  alle  opere  di
manutenzione  ordinaria  e  alle  opere   effettuate   per   adeguare
l'impianto a prescrizioni di legge; 
      iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da impianti  che
beneficiano di incentivi gia' attribuiti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  o  attribuiti  ai  sensi  del  presente
articolo, per tutto il periodo per il quale e' erogato l'incentivo in
godimento. 
  3. La produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  di  potenza
nominale  fino  a  un   valore   differenziato   sulla   base   delle
caratteristiche  delle  diverse  fonti  rinnovabili,   comunque   non
inferiore a 5 MW  elettrici,  nonche'  dagli  impianti  previsti  dai
progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati
dal  Comitato   interministeriale   di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) l'incentivo e' diversificato per  fonte  e  per  scaglioni  di
potenza, al fine di commisurarlo ai costi specifici  degli  impianti,
tenendo conto delle economie di scala; 
    b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile  alla  data  di
entrata in esercizio sulla base del comma 5. 
  4. La produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  di  potenza
nominale superiore  ai  valori  minimi  stabiliti  per  l'accesso  ai
meccanismi di cui al comma 3 ha  diritto  a  un  incentivo  assegnato
tramite aste al ribasso gestite dal GSE.  Le  procedure  d'asta  sono
disciplinate sulla base dei seguenti criteri: 
    a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei criteri generali
indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti  ai  fini
dell'applicazione del  comma  3,  relativi  all'ultimo  scaglione  di
potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie  di
impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie; 
    b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e  prevedono,  tra
l'altro, requisiti minimi dei progetti e di solidita' finanziaria dei
soggetti partecipanti, e meccanismi a  garanzia  della  realizzazione
degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini  per
l'entrata in esercizio; 
    c) le procedure d'asta sono riferite a un contingente di  potenza
da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto; 
    d) l'incentivo riconosciuto  e'  quello  aggiudicato  sulla  base
dell'asta al ribasso; 
    e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo  dell'incentivo
comunque  riconosciuto  dal  GSE,  determinato  tenendo  conto  delle
esigenze di rientro degli investimenti effettuati. 
  5. Con decreti del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle  politiche
agricole e forestali, sentite l'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite  le  modalita'  per
l'attuazione  dei  sistemi  di  incentivazione  di  cui  al  presente
articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3  e
4. I decreti disciplinano, in particolare: 
    a) i valori degli incentivi di cui al comma 3  per  gli  impianti
che entrano in esercizio a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  e  gli
incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4,  ferme  restando
le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
nonche' i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta; 
    b) le modalita' con  cui  il  GSE  seleziona  i  soggetti  aventi
diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta; 
    c)  le  modalita'  per  la  transizione  dal  vecchio  al   nuovo
meccanismo di  incentivazione.  In  particolare,  sono  stabilite  le
modalita' con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi  per
gli anni successivi al 2015, anche  da  impianti  non  alimentati  da
fonti rinnovabili, e' commutato  nel  diritto  ad  accedere,  per  il
residuo periodo di diritto  ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo
ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire  la
redditivita' degli investimenti effettuati. 
    d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli incentivi  per
le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride; 
    e) le modalita' con le quali e' modificato  il  meccanismo  dello
scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che  accedono
a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione; 
    f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui al  comma
3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei
seguenti criteri: 
      i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi  due
anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento  di  cui  alla
lettera a) e, successivamente, ogni tre anni; 
      ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3  si
applicano agli impianti che entrano  in  esercizio  decorso  un  anno
dalla data di entrata in vigore del  decreto  di  determinazione  dei
nuovi valori; 
      iii.  possono  essere  introdotti  obiettivi  di   potenza   da
installare per ciascuna fonte e tipologia di  impianto,  in  coerenza
con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3; 
      iv. possono essere riviste le percentuali di  cumulabilita'  di
cui all'articolo 26; 
    g) il valore minimo di potenza di cui ai commi  3  e  4,  tenendo
conto delle specifiche caratteristiche  delle  diverse  tipologie  di
impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva  del  sistema
di incentivazione; 
    h)  le  condizioni  in  presenza  delle  quali,  in  seguito   ad
interventi  tecnologici  sugli  impianti  da  fonti  rinnovabili  non
programmabili volti a renderne programmabile la produzione  ovvero  a
migliorare la prevedibilita' delle immissioni in  rete,  puo'  essere
riconosciuto  un  incremento  degli  incentivi  di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo provvedimento puo'  essere  individuata  la
data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi
di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  se  dotati  di  tale
configurazione. Tale data non puo' essere antecedente al  1°  gennaio
2018; 
    i)  fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  23,  comma   3,
ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi. 
  6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui  al  presente  articolo  e  all'articolo  25,  comma  4,  trovano
copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe  dell'energia
elettrica. 
  8. Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione  al
mercato elettrico dell'energia prodotta da fonti  rinnovabili,  entro
il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti  dal  Ministro
dello sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero  integrazioni
dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico,  per
la produzione da impianti  a  fonti  rinnovabili  che  continuano  ad
essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali,  in  relazione
al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui   all'articolo   3,   la
salvaguardia della produzione non e' assicurata dalla  partecipazione
al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro  dello
sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  mirano  ad  assicurare  l'esercizio
economicamente conveniente degli impianti, con  particolare  riguardo
agli impianti alimentati da  biomasse,  biogas  e  bioliquidi,  fermo
restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilita'. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di  energia
da  fonti  rinnovabili  mediante  impianti  che  facciano  ricorso  a
tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5  MW  alimentati  da  fluidi
geotermici a media ed alta entalpia. 
 
          Note all'art. 24: 
              - si riporta il testo all'articolo 2 del  decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81 recante Interventi urgenti per i
          settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della  pesca,
          nonche' in materia di fiscalita' d'impresa: 
              "Art. 2. Interventi urgenti  nel  settore  bieticolo  -
          saccarifero. 
              1. Al fine di fronteggiare la grave crisi  del  settore
          bieticolo - saccarifero e' istituito presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri  un  Comitato  interministeriale
          composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che  lo
          presiede,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole   e
          forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
          dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
          produttive, dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, dal Ministro per le politiche  comunitarie  e  dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del   territorio
          nonche'  da  tre  presidenti  di  regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
          funzioni di segreteria, senza alcun onere per  il  bilancio
          dello Stato, sono svolte  da  un  dirigente  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  preposto  ad  un
          Ufficio dirigenziale generale. 
              2. Il Comitato di cui al comma 1: 
              a) approva, entro quarantacinque giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  il  piano  per  la
          razionalizzazione  e  la  riconversione  della   produzione
          bieticolo - saccarifera; 
              b) coordina le misure comunitarie e nazionali  previste
          per la riconversione  industriale  del  settore  e  per  le
          connesse problematiche sociali; 
              c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di
          riconversione. 
              3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
          politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
          di riconversione per ciascuno  degli  impianti  industriali
          ove cessera' la  produzione  di  zucchero.  I  progetti  di
          riconversione,   finalizzati   anche   alla    salvaguardia
          dell'occupazione nel  territorio  oggetto  dell'intervento,
          sono approvati dal Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali, sentite le  Amministrazioni  interessate,  anche
          avvalendosi del  supporto  tecnico  dell'Istituto  sviluppo
          agroalimentare s.p.a. (ISA). 
              4. 
              4-bis. All'AGEA e' attribuita,  per  l'anno  2006,  una
          dotazione finanziaria annuale  di  65,8  milioni  di  euro,
          finalizzata  ad   assicurare   l'erogazione   degli   aiuti
          nazionali per la produzione  bieticolosaccarifera  previsti
          dalla  normativa  comunitaria,   nonche'   ad   assicurare,
          relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace
          realizzazione     degli     obiettivi     della     riforma
          dell'organizzazione comune di mercato  dello  zucchero.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di  spesa  di
          cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289, come rideterminata ai sensi delle  tabelle  D  e  F
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
              5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2,
          lettera a),  gli  aiuti  comunitari  alla  ristrutturazione
          delle imprese  derivanti  dalla  attuazione  della  riforma
          della organizzazione comune di mercato dello  zucchero  non
          concorrono alla formazione del reddito. 
              5-bis. La quota di raffinazione di  zucchero  di  canna
          greggio  spettante  all'Italia  a  partire  dall'anno  2007
          nell'ambito dell'organizzazione  comune  di  mercato  dello
          zucchero e'  attribuita  con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai
          sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          prevedono la assegnazione della quota  suddetta  garantendo
          l'unitarieta'  della  quota  stessa  e  la  priorita'   per
          l'ubicazione  dell'impianto  nelle  regioni  dell'obiettivo
          convergenza." 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  recante  Attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita': 
              "Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare. 
              1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro delle  attivita'  produttive,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,
          adotta uno o piu' decreti  con  i  quali  sono  definiti  i
          criteri per l'incentivazione della  produzione  di  energia
          elettrica dalla fonte solare. 
              2. I criteri di cui al comma  1,  senza  oneri  per  il
          bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  della   normativa
          comunitaria vigente: 
              a) stabiliscono i requisiti dei  soggetti  che  possono
          beneficiare dell'incentivazione; 
              b)  stabiliscono  i  requisiti   tecnici   minimi   dei
          componenti e degli impianti; 
              c) stabiliscono  le  condizioni  per  la  cumulabilita'
          dell'incentivazione con altri incentivi; 
              d) stabiliscono  le  modalita'  per  la  determinazione
          dell'entita'   dell'incentivazione.   Per    l'elettricita'
          prodotta  mediante  conversione  fotovoltaica  della  fonte
          solare prevedono una  specifica  tariffa  incentivante,  di
          importo decrescente e di durata tali da garantire una  equa
          remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; 
              e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale  da
          installare; 
              f) fissano, altresi', il limite massimo  della  potenza
          elettrica cumulativa di  tutti  gli  impianti  che  possono
          ottenere l'incentivazione; 
              g) possono prevedere l'utilizzo dei  certificati  verdi
          attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3,
          secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
          79." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  recante  Attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita': 
              "Art. 13. Questioni riguardanti  la  partecipazione  al
          mercato elettrico. 
              1.   Fermo   restando   l'obbligo   di    utilizzazione
          prioritaria   e   il   diritto    alla    precedenza    nel
          dispacciamento,  di  cui  all'articolo  3,   comma   3,   e
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n.  79,  l'energia  elettrica  prodotta  da  impianti
          alimentati da fonti  rinnovabili  e'  immessa  nel  sistema
          elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi. 
              2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA  alimentati
          da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
          impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo
          periodo del comma 3 e di quella  ceduta  al  Gestore  della
          rete nell'ambito delle convenzioni in essere  stipulate  ai
          sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989,  n.  15/89,  14
          novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n.  6/92,  nonche'
          della deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente  agli
          impianti nuovi, potenziati o rifatti, come  definiti  dagli
          articoli 1 e 4 della  medesima  deliberazione,  essa  viene
          collocata  sul  mercato  elettrico  secondo   la   relativa
          disciplina e nel rispetto delle  regole  di  dispacciamento
          definite  dal  Gestore  della  rete  in  attuazione   delle
          disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili   di   potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
              4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2
          e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui  al
          comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza  di  tali
          convenzioni, l'energia elettrica  di  cui  al  comma  3  e'
          ritirata dal gestore di rete cui l'impianto  e'  collegato,
          secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
          di mercato."