Art. 52 
 
 
              Certificati, legalizzazioni, vidimazioni 
 
  1. L'ufficio consolare: 
  a) rilascia certificati  di  esistenza  in  vita  a  cittadini;  li
rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia; 
  b) rilascia o vidima certificati di origine  delle  merci  ed  ogni
altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane  o  dalle
convenzioni internazionali; 
  c) conferma le  patenti  di  guida  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 126, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285; 
  d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente
Agenzia delle Entrate; 
  e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di
esso depositati; 
  f) legalizza gli atti rilasciati dalle  autorita'  locali,  secondo
quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni  mezzo
utile di accertamento; 
  g) puo' rilasciare attestazioni concernenti  leggi  e  consuetudini
vigenti in Italia o nello Stato di residenza; 
  h) puo' rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti  ed  i
fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni; 
  i) puo' rilasciare e certificare traduzioni di  atti  dalla  lingua
italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa. 
  2. Nei casi in cui non e' in  grado  di  ottenere  dalle  autorita'
locali copie degli atti di  stato  civile  formati  all'estero  e  da
trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia,  effettuati  gli
accertamenti del  caso,  motivata  certificazione  sostitutiva  della
documentazione  che  non  si  e'  potuto  acquisire,  secondo  quanto
previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento  dello
stato civile. 
  3. Si applicano, in  ogni  caso,  le  disposizioni  in  materia  di
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di   dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta'. 
  4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi  i  diritti
di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalita' e salve le
eccezioni ivi previste. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Per il testo dell'art. 126, comma 5-bis  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 286 si vedano le  note  alle
          premesse. 
              - Il testo  dell'art.  33,  comma  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa) e' il seguente: 
              «Art. 33 (Legalizzazione di firme  di  atti  da  e  per
          l'estero). - (omissis) 
              Le firme sugli atti e documenti formati  all'estero  da
          autorita' estere e da valere nello Stato  sono  legalizzate
          dalle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane
          all'estero. Le  firme  apposte  su  atti  e  documenti  dai
          competenti  organi  delle  rappresentanze  diplomatiche   o
          consolari italiane o dai funzionari da  loro  delegati  non
          sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.».