Art. 53 Attestazione di condizione economica 1. Quando la legislazione nazionale prescrive un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima puo' essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza. 2. L'attestazione puo' venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.