Art. 53 
 
 
                Attestazione di condizione economica 
 
  1. Quando la legislazione nazionale prescrive  un'attestazione  del
Comune  o  di  altri  uffici,  relativa  alla  condizione   economica
dell'interessato, la medesima puo' essere sostituita, per la parte di
sua competenza, da un'attestazione  motivata  dell'ufficio  consolare
della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza. 
  2. L'attestazione puo' venir rilasciata, per  ogni  uso  consentito
dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.