Art. 31 
 
 
                      Cauzione. Garanzie reali 
 
  1. Il tribunale, con l'applicazione della  misura  di  prevenzione,
dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa
delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto
conto anche delle  sue  condizioni  economiche  e  dei  provvedimenti
adottati a norma dell'articolo  22,  costituisca  un'efficace  remora
alla violazione delle prescrizioni imposte. 
  2. Fuori dei casi  previsti  dall'articolo  9,  il  tribunale  puo'
imporre alla persona denunciata, in  via  provvisoria  e  qualora  ne
ravvisi l'opportunita', le  prescrizioni  previste  dall'articolo  8,
commi 3 e 4. Con il  provvedimento,  il  tribunale  puo'  imporre  la
cauzione di cui al comma 1. 
  3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato,
dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il  tribunale  provvede
circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e  dispone,  riguardo
ai beni immobili, che il decreto con il quale  accogliendo  l'istanza
dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia  trascritto  presso
l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del  luogo  in
cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali
previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi
dell'articolo 39 delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. 
  4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura  di  prevenzione  o
sia rigettata la  proposta,  il  tribunale  dispone  con  decreto  la
restituzione del deposito o la liberazione della garanzia. 
  5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente  articolo
mantengono la loro efficacia per tutta  la  durata  della  misura  di
prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte,  se  non
per comprovate gravi necessita' personali o familiari. 
 
          Note all'art. 31: 
              - L'art. 39 delle  disposizioni  attuazione  codice  di
          procedura civile, abrogato, recava: 
              "Art. 39. Deposito in cancelleria.".