Art. 33 
 
 
          L'amministrazione giudiziaria dei beni personali 
 
  1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo  4,  comma  1,
lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad  una
delle  misure  di  prevenzione  previste  dall'articolo   6,   quella
dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali,  esclusi  quelli
destinati all'attivita' professionale o produttiva, quando  ricorrono
sufficienti indizi che la libera disponibilita' dei medesimi  agevoli
comunque la condotta,  il  comportamento  o  l'attivita'  socialmente
pericolosa. 
  2.  Il  tribunale   puo'   applicare   soltanto   l'amministrazione
giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della  tutela
della collettivita'. 
  3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo
non eccedente i 5  anni.  Alla  scadenza  puo'  essere  rinnovata  se
permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata. 
  4.  Con  il  provvedimento  con   cui   applica   l'amministrazione
giudiziaria dei beni il giudice nomina  l'amministratore  giudiziario
di cui all'articolo 35.