Art. 34 
 
 
L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni   connessi   ad   attivita'
                             economiche 
 
  1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di
quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione  da  parte
della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti  indizi  per
ritenere  che  l'esercizio  di  determinate   attivita'   economiche,
comprese quelle imprenditoriali, sia  direttamente  o  indirettamente
sottoposto alle condizioni  di  intimidazione  o  di  assoggettamento
previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque,  agevolare
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti  di  cui  all'articolo  4,
comma 1,  lettere  a)  e  b),  e  non  ricorrono  i  presupposti  per
l'applicazione delle misure  di  prevenzione,  il  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove  dimora
la persona, il questore o il direttore della Direzione  investigativa
antimafia   possono   richiedere   al   tribunale   competente    per
l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle
persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da
compiersi anche a mezzo della Guardia  di  finanza  o  della  polizia
giudiziaria,  sulle  predette  attivita',  nonche'   l'obbligo,   nei
confronti di chi ha la proprieta' o la  disponibilita',  a  qualsiasi
titolo, di beni o altre  utilita'  di  valore  non  proporzionato  al
proprio reddito o alla propria capacita' economica, di  giustificarne
la legittima provenienza. 
  2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
esercizio delle attivita'  economiche  di  cui  al  comma  1  agevoli
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale,  il
tribunale   dispone   l'amministrazione    giudiziaria    dei    beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle
predette attivita'. 
  3. L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  e'  adottata  per  un
periodo non superiore a sei mesi e  puo'  essere  rinnovata,  per  un
periodo non superiore complessivamente a  dodici  mesi,  a  richiesta
dell'autorita' proponente,  del  pubblico  ministero  o  del  giudice
delegato, se permangono le condizioni in base  alle  quali  e'  stata
applicata. 
  4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale  nomina  il
giudice delegato e l'amministratore giudiziario. 
  5. Qualora tra i beni siano compresi beni  immobili  o  altri  beni
soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2
deve  essere  trascritto  presso   i   pubblici   registri   a   cura
dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine  di  trenta
giorni dall'adozione del provvedimento. 
  6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di  relazione
e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche  nei  confronti
del pubblico ministero. 
  7.  Entro  i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza
dell'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  o  del  sequestro,   il
tribunale,  qualora  non  disponga  il  rinnovo  del   provvedimento,
delibera in camera di consiglio, alla quale puo'  essere  chiamato  a
partecipare il giudice delegato, la  revoca  della  misura  disposta,
ovvero la confisca dei beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
  8. Con il provvedimento che dispone  la  revoca  della  misura,  il
tribunale puo'  disporre  il  controllo  giudiziario,  con  il  quale
stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta',  l'uso  o
l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un
periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in  cui  si
trovano i beni se si tratta di  residenti  all'estero,  gli  atti  di
disposizione, di acquisto o di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di
pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o
di gestione  fiduciaria  ricevuti,  e  gli  altri  atti  o  contratti
indicati dal tribunale, di valore non inferiore a  euro  25.822,84  o
del  valore  superiore  stabilito  dal  tribunale  in  relazione   al
patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro
dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31  gennaio
di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. 
  9. Quando vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al
provvedimento di  cui  al  comma  2  vengano  dispersi,  sottratti  o
alienati,  il  procuratore  della  Repubblica,  il  Direttore   della
Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al
tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili,
le  disposizioni  previste  dal  presente  titolo.  Il  sequestro  e'
disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma  del  comma
3. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per il testo degli articoli 416-bis e 630  si  vedano
          le note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo degli articoli 629, 644,  648-bis
          e 648-ter del Codice penale: 
              "Art. 629. Estorsione. 
              Chiunque, mediante violenza  o  minaccia,  costringendo
          taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a  se'  o
          ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa  da
          euro 516 a euro 2.065. 
              La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
          multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna  delle
          circostanze indicate  nell'ultimo  capoverso  dell'articolo
          precedente." 
              "Art. 644.Usura. 
              Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si  fa
          dare o promettere, sotto qualsiasi forma,  per  se'  o  per
          altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro  o  di
          altra utilita', interessi  o  altri  vantaggi  usurari,  e'
          punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa
          da euro 5.000 a euro 30.000. 
              Alla stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  del  caso  di
          concorso nel delitto previsto dal primo  comma,  procura  a
          taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
          promettere, a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione,  un
          compenso usurario. 
              La legge  stabilisce  il  limite  oltre  il  quale  gli
          interessi sono sempre usurari. Sono  altresi'  usurari  gli
          interessi, anche se inferiori a tale limite,  e  gli  altri
          vantaggi o  compensi  che,  avuto  riguardo  alle  concrete
          modalita'  del  fatto  e  al  tasso  medio  praticato   per
          operazioni  similari,  risultano  comunque   sproporzionati
          rispetto alla prestazione di denaro o  di  altra  utilita',
          ovvero all'opera di mediazione, quando chi  li  ha  dati  o
          promessi si trova in condizioni di difficolta' economica  o
          finanziaria. 
              Per la determinazione del tasso di  interesse  usurario
          si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
          titolo e delle spese, escluse quelle per imposte  e  tasse,
          collegate alla erogazione del credito. 
              Le pene per i fatti di cui al  primo  e  secondo  comma
          sono aumentate da un terzo alla meta': 
              1) se il  colpevole  ha  agito  nell'esercizio  di  una
          attivita'  professionale,  bancaria  o  di  intermediazione
          finanziaria mobiliare; 
              2)  se  il   colpevole   ha   richiesto   in   garanzia
          partecipazioni o quote societarie o aziendali o  proprieta'
          immobiliari; 
              3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova  in
          stato di-bisogno; 
              4) se il reato e'  commesso  in  danno  di  chi  svolge
          attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale; 
              5) se il reato e' commesso da  persona  sottoposta  con
          provvedimento definitivo alla misura di  prevenzione  della
          sorveglianza  speciale  durante  il  periodo  previsto   di
          applicazione e fino a  tre  anni  dal  momento  in  cui  e'
          cessata l'esecuzione. 
              Nel caso di condanna, o  di  applicazione  di  pena  ai
          sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
          dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
          la confisca dei beni che costituiscono  prezzo  o  profitto
          del reato ovvero di somme di denaro, beni  ed  utilita'  di
          cui il  reo  ha  la  disponibilita'  anche  per  interposta
          persona per un importo pari al  valore  degli  interessi  o
          degli altri vantaggi o compensi usurari,  salvi  i  diritti
          della persona offesa  dal  reato  alle  restituzioni  e  al
          risarcimento dei danni." 
              "Art. 648-bis. Riciclaggio. 
              Fuori  dei  casi  di  concorso  nel   reato,   chiunque
          sostituisce o trasferisce denaro,  beni  o  altre  utilita'
          provenienti  da  delitto  non  colposo,  ovvero  compie  in
          relazione ad essi altre operazioni, in modo  da  ostacolare
          l'identificazione della  loro  provenienza  delittuosa,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con  la
          multa da euro 1.032 a euro 15.493. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita se il denaro, i beni  o  le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque  anni.
          Si applica l'ultimo comma dell'art. 648." 
              "Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni  o  utilita'  di
          provenienza illecita. 
              Chiunque, fuori dei casi di concorso nel  reato  e  dei
          casi previsti dagli articoli  648  e  648-bis,  impiega  in
          attivita' economiche o finanziarie  denaro,  beni  o  altre
          utilita'  provenienti  da  delitto,  e'   punito   con   la
          reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da  euro
          1.032 a euro 15.493. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita nell'ipotesi  di  cui  al  secondo
          comma dell'art. 648. 
              Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.".