Art. 41 
 
 
Emissioni di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di  progetto  -
                            project bond 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 157 (Emissione di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di
progetto) (art. 37-sexies,  legge  n.  109/1994)  -  1.  Le  societa'
costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica  utilita'  possono  emettere,  previa
autorizzazione degli organi  di  vigilanza,  obbligazioni,  anche  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile,  purche'
destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori  qualificati
come definiti ai sensi del  regolamento  di  attuazione  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58;  dette  obbligazioni   sono
nominative e non possono essere trasferite a soggetti che  non  siano
investitori qualificati come sopra definiti. 
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 
  3.    Le    obbligazioni,    sino    all'avvio    della    gestione
dell'infrastruttura  da  parte  del  concessionario,  possono  essere
garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi  privati,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti".