Art. 47 
 
 
Riduzione importo "opere d'arte" per i  grandi  edifici  -  modifiche
                       alla legge n. 717/1949 
 
  1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le Amministrazioni dello Stato, anche  con  ordinamento  autonomo,
nonche' le Regioni, le Province, i Comuni  e  tutti  gli  altri  Enti
pubblici, che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di
edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante
opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto  non
inferiore alle seguenti percentuali: 
  - due per cento per gli importi pari o superiori ad un  milione  di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro; 
  - un per cento per gli importi pari o superiori ad  cinque  milioni
di euro ed inferiore a venti milioni; 
  - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di
euro." 
  b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Sono escluse da tale obbligo le  costruzioni  e  ricostruzioni  di
edifici destinati ad  uso  industriale  o  di  edilizia  residenziale
pubblica, sia di uso civile  che  militare,  nonche'  gli  edifici  a
qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore  a  un
milione di euro." 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  agli  edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia stato  pubblicato  il  bando  per  la  realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio.