Art. 53 
 
 
Allineamento alle norme europee della regolazione  progettuale  delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni  in  materia  di
                          gallerie stradali 
 
  1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad  alta
velocita'  avviene  secondo  le  relative  specifiche  tecniche;   le
specifiche tecniche previste per  l'alta  capacita'  sono  utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda. 
  2. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle  nuove  infrastrutture  ferroviarie  nazionali   nonche'   agli
adeguamenti di quelle  esistenti,  parametri  e  standard  tecnici  e
funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea. 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono  essere  accompagnate
da una stima dei sovraccosti necessari per  garantire  i  livelli  di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi
di sostenibilita'  economica  e  finanziaria  per  il  gestore  della
infrastruttura  e  le  imprese  ferroviarie,   corredata   da   stime
ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro
efficacia e' subordinata all'individuazione delle  risorse  pubbliche
necessarie per coprire tali sovraccosti.". 
  4. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e  funzionali  piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli  accordi  e  dalle  norme
dell'Unione Europea. 
  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 5,  le  parole:  "ed  i  collaudi"  sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali"; 
    b) all'articolo 11, comma  1,  le  parole:  "dei  collaudi"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".