Art. 36 Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;" .