Art. 36 
 
            Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 
 
  1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente: 
  "5) i crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
prestati e della vendita dei manufatti;" .