Art. 41 
 
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                              e bevande 
 
  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241,  e  non  e'  soggetta  al  possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.