Art. 44 
 
      Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita' 
 
  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare  e  ampliare
le ipotesi di interventi di lieve  entita',  nonche'  allo  scopo  di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e  20,  comma  4,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  2. All'articolo  181,  comma  1-ter,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la  disposizione
di cui al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:  «e  al  comma  1-bis,
lettera a)».