Art. 45 
 
            Semplificazioni in materia di dati personali 
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."; 
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis; 
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26.