Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»; b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."; c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e' abrogato il comma 1-bis; d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.