Art. 40 
 
                          Altre professioni 
 
  1. Il compenso relativo  alle  prestazioni  riferibili  alle  altre
professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in
quelle di  cui  ai  capi  che  precedono,  e'  liquidato  dall'organo
giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente  decreto,
ferma restando  la  valutazione  del  valore  e  della  natura  della
prestazione, del numero e dell'importanza delle  questioni  trattate,
del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei  vantaggi,  anche
non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale  urgenza  della
prestazione.